Contributi per avvocati anziani: il parere della Corte Costituzionale

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Una sentenza della Corte Costituzionale ha fornito delle precisazioni importanti che riguardano i contributi pieni per gli avvocati più anziani. Ecco quali.

Con la sentenza n. 67 del 30 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha fatto il punto in merito ai contributi per avvocati anziani, fornendo precisazioni anche sul principio solidaristico che ispira il sistema previdenziale forense.

Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il principio solidaristico della Cassa Forense non è incostituzionale quando chiede i contributi fissi a chi si iscrive in tarda età e per tale ragione non percepirà una pensione.

In buona sostanza, il criterio in base al quale si fonda il sistema previdenziale della Cassa Forense prevede la possibilità di poter chiedere il versamento dei contributi pieni anche all’avvocato che si iscrive da anziano.

Non esiste infatti corrispondenza tra quanto versato e quanto dovuto dalla Cassa, come confermato dalla sentenza in oggetto.

Nel caso di specie affrontato dai giudici, questi ultimi si sono proprio occupati dei contributi per avvocati anziani e della legittimità del principio che ispira il sistema previdenziale forense.

La vicenda da cui è scaturita la sentenza riguarda un avvocato alle dipendenze dell’INPS dal 01/10/1965 al 31/12/2006.

L’avvocato era iscritto all’istituto di previdenza, da cui percepiva la pensione di vecchiaia dal 01/01/2007.

In data 11 gennaio 2007, compiuti 67 anni di età, e deciso a dedicarsi alla libera professione l’avvocato ha deciso di transitare dall’elenco degli avvocati dipendenti di enti pubblici all’albo ordinario.

Ebbebe, in data 23/09/2011, a distanza di 4 anni e mezzo dall’iscrizione all’albo si è iscritto anche alla Cassa Forense. Tale ritardo però, gli viene prontamente segnalato dall’istituto previdenziale forense in data 25/10/2012.

Cassa Forense, a quel punto, ha applicato all’iscritto penali, sanzioni e interessi, per un totale di € 79.961,07 euro.

L’avvocato ha quindi deciso di fare ricorso alla Corte Costituzionale per far dichiarare l’incostituzionalità del sistema previdenziale forense.

Questo poiché a causa dell’età e dei requisiti contributivi richiesti (30 di contributi ininterrotti versati) egli non percepirà mai la pensione di anzianità, di vecchiaia, di invalidità, per i superstiti e quella di inabilità. Quest’ultima richiede l’iscrizione alla Cassa prima del compimento dei 40 anni.

Secondo il ricorrente, infatti, il principio solidaristico su cui si fonda il sistema della Cassa Forense non può violare la costituzione, stabilendo che l’assicurato versi contributi sproporzionati rispetto a quanto potrà mai effettivamente percepire dall’istituto previdenziale.

Tuttavia, nonostante tali considerazioni, la Consulta ha respinto il ricorso del legale.

Questo perché ha precisato come il criterio solidaristico previsto dalla Cassa Forense non violasse il principio di ragionevolezza (art 3 . Cost.) e di adeguatezza dei trattamenti previdenziali (art 38 comma 2 Cost.).

E ciò a causa della ridotta probabilità del professionista anziano di ottenere i benefici pensionistici. Benefici per i quali, come noto,  è necessario l’esercizio protratto dell’attività.

Nel caso in esame, inoltre, c’è un altro aspetto da sottolineare.

L’avvocato pensionato INPS iscritto alla Cassa può maturare, dopo 5 anni di versamenti, la pensione contributiva di vecchiaia. Ciò è previsto dal regolamento della Cassa Forense. Pertanto, per chi decide di iscriversi in ritardo alla Cassa Forense, non possono esserci “sconti”.

 

 

 

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