Costituzione di parte civile dei parenti non conviventi e delle associazioni

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Per la Cassazione è ammissibile la costituzione di parte civile da parte di qualsiasi soggetto al quale il reato abbia provocato un danno

La sentenza pronunciata dalla Sezione 5° della Suprema Corte individuata dal n° 50497/18 affronta molteplici tematiche per le quali – al fine di non tediare chi legge – si rimanda alla integrale lettura del citato provvedimento giurisdizionale. Pertanto, in questa sede, ci soffermeremo su quanto statuito dagli Ermellini, con specifico riguardo alla doglianza relativa alla inammissibilità della costituzione di parte civile dei parenti e delle associazioni, eccepita appunto dalle difese degli imputati.

Dunque, nel caso di specie, medici e infermieri venivano citati a giudizio, dinanzi al Tribunale penale di Vallo della Lucania, per i reati di falso ideologico in atto pubblico, sequestro di persona e di morte come conseguenza di altro delitto doloso, ai sensi dell’art. 586 c.p. In particolare, la vicenda de qua ha origine dalla morte di un paziente il quale veniva ricoverato in regime di trattamento sanitario obbligatorio presso il reparto psichiatrico dell’ospedale di Vallo della Lucania a seguito di anomalie comportamentali consistenti “in agitazione psicomotoria, alterazione comportamentale ed etero aggressiva”, poiché veniva accertato che il paziente avesse attraversato in auto e a forte velocità il centro di Acciaroli (SA), ponendo a rischio l’incolumità dei pedoni e terminando la corsa nei pressi della spiaggia per poi tuffarsi a mare. Pertanto, una volta ricoverato, veniva legato alle sbarre del letto per poi morire dopo qualche giorno.

Ebbene, nel processo penale si costituivano parte civile l’Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, i parenti del paziente, Associazione Unasam ed Associazione Telefono Viola. Orbene, per quanto riguarda i parenti della vittima costituitisi parte civile, veniva eccepito che trattavasi di familiari non conviventi che peraltro non avevano neppure rapporti di frequentazione con la vittima, la quale viveva da solo. Per quanto riguarda, invece, le associazioni, si eccepiva la circostanza che i giudici di merito non avevano valutato se i reati contestati agli imputati avessero cagionato un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale.

Dunque, la Corte di Cassazione affermava che, ai sensi dell’art. 74 c.p.p., può costituirsi parte civile qualsiasi soggetto al quale il reato abbia cagionato un danno, con la conseguenza che “i prossimi congiunti possono legittimamente agire per il risarcimento dei danni anche solo non patrimoniali sofferti per la morte del loro familiare, indipendentemente dalla pregressa esistenza o meno di un rapporto di convivenza”.

Per quanto concerne le associazioni, gli Ermellini, richiamandosi a precedenti, consolidate, pronunce, hanno asserito espressamente che “è ammissibile la costituzione di parte civile di un’associazione anche non riconosciuta che avanzi, ‘iure proprio’, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell’offesa all’interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell’ente”. Pertanto, con tali argomentazioni, sono state dichiarate legittime le costituzioni di parte civile sia dei parenti del de cuius, sia delle associazioni.

Avv. Aldo Antonio Montella
(Foro di Napoli)

 

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