Crediti previdenziali: l’azione del Fisco si prescrive in cinque anni

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crediti previdenziali

In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario, non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge alla regime di prescrizione quinquennale

La vicenda

La Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione all’intimazione di pagamento avente ad oggetto la riscossione di crediti previdenziali dovuti dall’opponente.

A fondamento della propria decisione la corte territoriale, aveva richiamato il dictum delle Sezioni Unite, n. 23397/2016 e aveva perciò, rilevato la prescrizione dei crediti intervenuta dopo la notifica delle cartelle sottese all’intimazione.

Il ricorso per Cassazione

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate – riscossione, lamentando la violazione dell’art. 2946 c.c., nonché dell’art. 49 D.P.R. 602/73 e art. 17 D.Lgs. n. 46/99 poiché la Corte d’appello aveva ritenuto applicabile ai fini del computo del termine prescrizionale del credito esattoriale il termine breve di cui all’art. 3 comma 9 e 10 della l. n. 335/9, senza considerare l’effetto novativo conseguente alla notifica delle cartelle di pagamento che avrebbe invece, comportato, l’applicabilità del termine lungo decennale.

La censura è stata dichiarata inammissibile. I giudici della Sesta Sezione Civile (ordinanza n. 32077/2019) hanno richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite (n. 23397/2017) secondo cui : «La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5 de e l D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10 della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art.- 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2001, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010 conv. con modif. dalla l. 122 del 2010 ».

La decisione

In linea con tali principi di diritto, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, la Cassazione è anche intervenuta affermando che «in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall’art. 3 della l. n. 335 del 1995 invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352/2018) e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301/2009) ».

Allo stesso modo non assume rilievo il richiamo all’art. 20 comma 6 del D.Lgs. n. 112/1999 che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. Un. n. 23397/2016).

Per tutte queste ragioni la Corte (Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 32077/2019) ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

La redazione giuridica

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