Respinto il ricorso di un uomo, condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare, che invocava i crediti vantati verso la ex moglie quale giustificazione per il mancato versamento del mantenimento

Con la sentenza n. 9553/2020 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un uomo condannato in sede di merito per il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare, ai sensi dell’art. 570 del codice penale. L’uomo, nello specifico, chiedeva l’annullamento della sentenza di appello deducendo la mancata assunzione di una prova decisiva, ovvero uno scambio di email e atti giudiziari tra i due ex coniugi da cui risultava che il marito vantava dei crediti verso la ex moglie in virtù di titoli esecutivi.

Il marito, inoltre, eccepiva che il Giudice di secondo grado avesse considerato irrilevante il fatto che la compensazione tra assegno di mantenimento e crediti vantati dal marito era stata richiesta dalla moglie e non dall’imputato. Escludeva, infine uno stato di bisogno in capo ai beneficiari dell’assegno di mantenimento, compresi i figli minorenni.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto inammissibili i motivi di doglianza del ricorrente.

Gli Ermellini hanno rilevato che dalla lettura delle e-mail (delle quali non era provata la genuinità) non era dato evincere che fosse stata la ex coniuge, a fronte delle richieste economiche avanzate dall’imputato, a manifestare la volontà di ricorrere alla compensazione con le somme che avrebbe dovuto ricevere da quest’ultimo. Peraltro, il ricorrente non aveva neanche indicato i passi dei testi che avrebbero  confermato la sua interpretazione.

In ogni caso – specificano dal Palazzaccio –  occorre distinguere, nella materia in esame, il profilo civilistico, relativo all’obbligo di versare le somme stabilite per il mantenimento dei familiari, da quello penalistico, relativo al dovere di non fare mancare loro i mezzi di sussistenza. Sotto questo secondo profilo, il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilità del reato di cui all’art. 570 c.p., un suo credito verso l’avente diritto perché è preminente il suo dovere di sopperire, comunque, allo stato di bisogno dei figli minorenni e del coniuge soddisfacendone le esigenze primarie.

La sentenza impugnata, infine, indicava specificamente gli elementi di valutazione dai qual si desumeva lo stato di bisogno della ex coniuge, mentre doveva presumersi lo stato di bisogno dei figli minorenni.

La redazione giuridica

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