Confermata la riduzione dell’assegno di mantenimento che il padre dovrà versare alla figlia minore perché la ex moglie ora ha un lavoro stabile come insegnante
La vicenda
La Corte d’appello di Catania aveva riformato la decisione del Tribunale di Siracusa, riducendo da 350 a 280 euro l’assegno divorzile posto a carico del marito per il mantenimento della figlia minore.
Contro tale decisione l’uomo ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 e 2727 c.c. e art. 9 della legge n. 898/1970 come modificato dall’art. 13 legge n. 7/1987, in quanto il giudice territoriale – a sua detta -, non aveva tenuto conto delle situazioni economiche delle parti e della conseguente sproporzione delle rispettive posizioni economiche nonché della difficoltà che egli stesso aveva nel mantenersi con il solo importo residuo a sua disposizione, stabilito dalla Corte, considerato che aveva formato una nuova famiglia e che la compagna dalla quale aveva avuto un figlio, ne aspettava un altro. Evidenziava, inoltre, che nel frattempo la ex moglie era divenuta insegnante di ruolo e che pertanto, percepiva uno stipendio di 1.400 euro al mese oltre ad avere la disponibilità dell’appartamento coniugale di comune proprietà.
Tali argomenti non hanno convinto i giudici della Suprema Corte (Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 7230/2020) che hanno rigettato il ricorso perché infondato. Invero, nel merito la decisione impugnata aveva già valutato ed accolto tutte le ragioni del ricorrente: aveva preso in considerazione la situazione economica delle parti e tenuto conto dell’incremento reddituale dell’ex coniuge per cui aveva ridotto l’assegno di mantenimento in favore della figlia da 350 euro stabilito dal giudice di primo grado a 280 euro mensili, proprio perché la ex moglie era divenuta nel frattempo insegnante di ruolo con uno stipendio di 1.400 euro mensili, avendo, inoltre la disponibilità dell’appartamento coniugale.
La pronuncia della Cassazione
La decisione impugnata è stata quindi confermata. Peraltro, di recente la Corte di Cassazione (sentenza n. 9533/2019) ha affermato che “la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d’appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio”.
La redazione giuridica
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