Il contribuente risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, ove non dimostri di aver vigilato su quest’ultimo

L’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale aveva parzialmente accolto l’appello della società contribuente, in una controversia relativa all’impugnazione degli avvisi di accertamento per maggiori Ires, Irap ed Iva relativi agli anni 2005, 2006 e 2007. In particolare, la CTR aveva ritenuto inapplicabili le sanzioni fiscali in quanto la società aveva provato di aver sporto querela contro il professionista infedele.

Secondo l’Agenzia delle Entrate la decisione impugnata era contraria all’ormai consolidato orientamento di legittimità secondo cui “ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, la violazione delle norme tributarie suscettibile di sanzione da parte della legge richiede che il comportamento addebitato sia posto in essere con dolo o anche con colpa; il contribuente a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture obbligatorie non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista delle relative adempienze, dovendo egli altresì allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione, prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento” (Cass. ord. n. 12473/2010).

La pronuncia della CTR

Inoltre, – a detta dell’amministrazione, la CTR non aveva neppure considerato che l’intervenuta denuncia della società contro il commercialista infedele poteva rilevare solo nei limiti della L. 11 ottobre 1995, n. 423, art. 1, secondo cui “1. La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d’imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d’imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale”.

Entrambi i motivi sono stati accolti perché fondati. I giudici della Sezione tributaria della Cassazione (sentenza n. 5661/2020) hanno infatti, ribadito che ” in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, ricade sul contribuente, il quale risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest’ultimo”.

La decisione

Di recente, relativamente ad ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica la Suprema Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6930 del 17/03/2017;  Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19422 del 20/07/2018) ha affermato che il contribuente deve dimostrare di aver vigilato sullo stesso e che non basta ad assolvere tale onere probatorio, l’aver presentato una denuncia nei confronti del commercialista.

Tali principi risultavano applicabili anche al caso in esame, in cui la società contribuente non aveva dimostrato il comportamento fraudolento del commercialista, né di aver assolto al proprio dovere di vigilanza, ma solo di aver presentato denuncia, per altro alcuni anni dopo.

Per queste ragioni, il ricorso dell’Agenzia delle Entrare è stato accolto e la causa rinviata alla CTR della Lombardia.

Avv. Sabrina Caporale

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