Credito risarcitorio derivante da sinistro stradale e relativa cessione

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credito risarcitorio

Quando la cessione del credito viene formalizzata attraverso un documento è tale documento ad assumere valenza probatoria, e non altri scritti ad esso esterni (Tribunale di Torino, Sez. IV, Sentenza n. 2521/2021 del 21/05/2021 RG n. 4689/2019)

La Autocarrozzeria, in qualità di cessionaria del credito risarcitorio vantato dal proprietario del veicolo danneggiato per il sinistro stradale del 23/5/2017, cita a giudizio la società gestrice della rete tranviaria onde vederla dichiarata responsabile del sinistro.

Si costituisce in giudizio la convenuta contestando preliminarmente la carenza di legittimazione attiva per invalidità e la nullità dell’atto di cessione del credito, contestando altresì nel merito an e quantum debeatur della domanda proposta dall’attrice.

Nello specifico, la società gestrice tranviaria contesta la ricostruzione della dinamica del sinistro come narrata dall’attore, e rileva che il conducente del veicolo danneggiato avrebbe ammesso le proprie responsabilità al manovratore del Tram confessando di aver invaso la corsia riservata ai mezzi pubblici e di aver inchiodato improvvisamente il proprio veicolo dopo essersi accorto dell’errore, mentre a tergo sopraggiungeva il veicolo su rotaie il cui autista non aveva spazio di frenata sufficiente per arrestare la marcia.

Il Tribunale evidenzia che il credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale può essere ceduto, in quanto non è un credito strettamente personale e non esiste al riguardo alcun divieto alla cessione.

Quindi, come ogni contratto, anche la cessione del credito deve avere un oggetto determinato, o quanto meno determinabile e, anche se non indicato nell’ammontare, è comunque cedibile a condizione che sussistano gli elementi minimi per individuarlo.

L’attrice, ha prodotto l’atto di cessione del credito intercorrente tra la Autocarrozzeria e il proprietario del veicolo danneggiato.

Tale documento riporta unicamente un timbro della Carrozzeria su cui è apposta una firma incomprensibile, non risultano indicate le modalità e la dinamica dell’evento, è solo genericamente indicato come incidente stradale senza alcuna indicazione del mezzo avversario e senza dettagli su quanto avvenuto, e manca qualsivoglia indicazione del quantum , e cioè del costo preventivato od effettivo.

In particolare, nell’atto di cessione del credito viene indicato “il cedente è titolare di crediti nei confronti della Società Allianz impresa di assicurazione per la R.C.A, mentre la collisione si sarebbe verificata con un veicolo tranviario per il quale non vige l’obbligo assicurativo e che comunque è coperto da polizza di assicurazione volontaria con Generali Italia S.p.A., senza diritto per il danneggiato di esercitare l’azione diretta di risarcimento .

Per tali ragioni la cessione è nulla perché difetta degli elementi essenziali, ed anche perchè contiene l’espresso riferimento alla compagnia assicurativa Allianz non riconducibile alla convenuta.

Non risulta dirimente quanto sostenuto dall’attrice secondo cui tutti gli elementi della cessione del credito dovrebbero desumersi non dal documento in sé, ma dalla comunicazione di diffida e messa in mora inviata a mezzo PEC dal difensore e dal contenuto del l’atto di costituzione in giudizio del terzo chiamato.

Quando la cessione del credito viene formalizzata attraverso un documento è tale documento ad assumere valenza probatoria, e non altri scritti ad esso esterni o che ad esso si riferiscono per relationem.

Inoltre, osserva il Tribunale, tale documento di cessione del credito sottoscritto tra le parti viene, sì, confermato in causa dal terzo chiamato, ma si riferisce alla sua volontà di cedere il credito maturato nei riguardi del soggetto ceduto espressamente indicato in Allianz Assicurazioni e non nella società gestore della rete tranviaria.

Non è raggiunta la prova dell’avvenuta una cessione di un credito maturato nei confronti della convenuta, la relativa domanda risarcitoria, pertanto, viene respinta.

In applicazione del principio della soccombenza, la parte attrice viene dichiarata tenuta e condannata a rifondere alla convenuta le spese di lite.

Non risulta manifestamente infondata la chiamata in causa del cessionario, per cui, in applicazione della giurisprudenza in materia di principio di causalità, parte attrice viene inoltre dichiarata tenuta e condannata a rifondere la spese di lite anche al terzo chiamato.

In conclusione, il Tribunale di Torino, condanna l’attrice autocarrozzeria a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro 4.835,00 , oltre spese generali e accessori; condanna l’attrice a rifondere al terzo chiamato le spese di lite, liquidate in euro 2.615,00, oltre spese generali e accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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