Non consegna il pedigree del cucciolo al momento della vendita. Dopo qualche tempo l’acquirente scopre che il cane è affetto da grave malattia agli arti inferiori. I giudici condannano il venditore a risarcire tutti i danni
Gli era stato venduto un cucciolo di pastore tedesco femmina al prezzo di 1.400 euro. L’acquirente era una azienda specializzata nella produzione di manufatti. Il cucciolo le veniva consegnato dopo qualche giorno, mentre il pedigree solo a distanza di qualche mese.
Trascorsi due mesi dall’acquisto del pastore tedesco, l’acquirente iniziava a notare che il cane cominciava a muoversi in modo anomalo. E, trascorso del tempo, dopo averlo sottoposto a radiografia, scopriva che si trattava di “displasia bilaterale all’anca ed alle articolazioni femorali”.
Il centro veterinario ove era stato eseguito l’accertamento diagnostico prescriveva una serie di cure farmacologiche che gravavano sulle tasche del titolare.
Cosicché quest’ultimo decideva di inviare una lettera di diffida al venditore per denunciare il vizio, chiedere la riduzione del prezzo di acquisto e ottenere il risarcimento delle spese già sostenute; senza tuttavia, riceverne risposta.
Il processo di merito
Aveva luogo così il giudizio di primo grado. Si costituiva in giudizio il venditore, il quale eccepiva che la pretesa garanzia di immunità del cucciolo fosse una richiesta assurda, trattandosi di una obbligazione, per l’appunto, impossibile, dal momento che “nemmeno un cucciolo con un albero genealogico fatto di animali tutti sani può essere considerato esente”. Peraltro, la malattia di cui era affetto il pastore tedesco poteva essere diagnosticata solo dopo un anno di età dell’animale e, non dopo due mesi dalla nascita, allorquando era appunto, avvenuta la compravendita. E, in ogni caso la domanda dell’attore non poteva essere accolta perché presentata oltre i termini per eccepire i vizi della “cosa venduta”.
Tali eccezioni non trovarono accoglimento nel primo grado di giudizio. Ed in vero, il venditore, veniva condannato a pagare all’azienda acquirente la somma di 4.400 euro, di cui 1.000 quale importo corrispondente alla riduzione del prezzo di acquisto e 3.300 per il risarcimento dei danni sia per le spese ambulatoriali specialistiche già sostenute sia per quelle dei successivi 10 anni dell’animale.
Il giudizio d’appello
Niente da fare per il venditore che, dopo la prima condanna, aveva tentato di far valere le sue ragioni in appello. La Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato infondato il ricorso.
Quanto al termini per proporre azione contro i vizi della cosa acquistata, i giudici di secondo grado richiamano un recente arresto giurisprudenziale secondo il quale “il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento di cui si sia completata la relativa scoperta” (Cass. 11046/16; Cass. 1889/17).
E in ogni caso, anche la possibilità che le parti pattuiscano di escludere il venditore da garanzia non vale nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Questo era quanto accaduto nel caso in esame ove il venditore non aveva appositamente consegnato il pedigree del cucciolo consapevole della malattia dello stesso.
Tanto bastava per affermare la sua responsabilità.
La redazione giuridica
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