Ancora una controversia concernente l’addebito di separazione tra due coniugi, risolta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1715/2019

L’uomo, obbligato dal giudice di primo grado a versare gli alimenti alla ex moglie, deduceva dinanzi ai giudici dell’appello l’illegittimità di tale statuizione dal momento che quest’ultima aveva intrattenuto una relazione sentimentale con un altro uomo in costanza di matrimonio. Meritava pertanto, l’addebito della separazione.

Ma i giudici della corte territoriale non erano per nulla d’accordo; al contrario a loro detta, doveva ritenersi del tutto inesistente il nesso causale tra la separazione e la relazione extraconiugale della donna, posto che tale rapporto era cominciato quando già tra i due, era in atto una irreversibile crisi coniugale.

La corte d’appello aveva, perciò, deciso di disporre comunque in favore della donna il diritto a percepire l’assegno di mantenimento gravante sul marito, in considerazione del fatto che la stessa non percepiva altri redditi per la sussistenza.

Si instaurava così il giudizio dinanzi al Supremo Collegio.

I giudici della Cassazione non possono fare a meno di rilevare che i motivi di ricorso addotti dal ricorrente circa l’inesistenza dei presupposti per cui l’ex coniuge avrebbe avuto diritto all’assegno di mantenimento, vista la sua relazione extraconiugale, sono inammissibili. La relazione era nata quando già i due avevano cominciato a parlare di separazione vista la loro incompatibilità caratteriale e il solo protrarsi della convivenza non aveva certo consentito di superare quel clima di tensione.

Secondo i giudici di merito, la crisi del matrimonio era da addebitare unicamente alla incompatibilità caratteriale dei due coniugi, che nel tempo aveva reso irreversibile la rottura del rapporto.

Tale decisione, insindacabile in sede di legittimità, non poteva che essere condivisa anche perché del tutto coerente con la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto rende irrilevante la successiva inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale ai fini della dichiarazione di addebito della separazione (Cass. sent. n. 16859/2015).

La redazione giuridica

 

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