Il giudice della separazione o del divorzio può porre a carico del coniuge con maggiori disponibilità economiche l’onere del pagamento del canone di locazione dell’immobile adibito a casa familiare, anche se di essa non sia assegnatario

La vicenda

La Corte d’Appello di Roma aveva riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale capitolino, in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da due coniugi, ed aveva eliminato l’assegno mensile di 600 euro a favore della moglie ed a carico del marito, lasciando per il resto immutate le ulteriori statuizioni relativamente al mantenimento delle figlie ed al canone di locazione della casa familiare.

Contro tale pronuncia il marito aveva proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione falsa applicazione dell’art. 6 legge n. 392/1978, in quanto il giudice territoriale aveva posto a suo carico il pagamento del canone di locazione della casa coniugale, pur essendo stata assegnata alla moglie che vi abitava insieme alle figlie, senza peraltro alcuna motivazione sul punto e nonostante il maggior reddito della donna.

Ma il ricorso non è stato accolto (Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 12058/2020).

Il Supremo Collegio ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello capitolina conforme al consolidato principio di diritto secondo il quale al giudice della separazione e del divorzio è consentito porre a carico del coniuge con maggiori disponibilità e, come nella specie, ad integrazione del contributo in favore della prole, l’onere del pagamento del canone di locazione dell’immobile adibito a casa familiare, anche se di essa non sia assegnatario ed indipendentemente dall’intestazione del contratto di locazione e dalla qualità di conduttore.

La decisione è stata anche confermata in ordine alla eliminazione dell’assegno di divorzio in favore dell’ex moglie. Invero, la Corte territoriale aveva valutato tutti gli elementi allegati dalle parti: aveva preso in considerazione la loro situazione economica ed in specie, aveva tenuto conto del fatto che la disponibilità reddituale della moglie fosse aumentata di 1.613,00 euro. Nessuna specifica circostanza, al riguardo, era stata trascurata dal giudice territoriale; per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata confermata in via definitiva.

Avv. Sabrina Caporale

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE: DOMANDA ACCOLTA SOLO SE CI SONO FIGLI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui