Se il detentore vive da solo e la casa non è frequentata da minori non sussiste il rischio di utilizzo improprio della pistola

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13570/2017, si è pronunciata sul ricorso presentato da un soggetto ritenuto, in primo grado di giudizio, responsabile di non aver custodito in modo appropriato una pistola legittimamente detenuta, il relativo caricatore e 50 cartucce, contravvenendo in tal modo all’articolo 20 della legge n. 110 del 1975. Secondo il Tribunale sarebbero infatti potute accedere all’arma anche persone che non risiedevano nella casa, con il rischio che questa venisse utilizzata in modo improprio.
L’imputato, si era rivolto ai Giudici del Palazzaccio evidenziando come l’arma, il caricatore e le munizioni fossero tenute in tre luoghi diversi di un’abitazione in cui l’uomo viveva da solo, che si trovava fuori dal centro abitato ed era assicurata anche da cancelli blindati. La pistola era infatti nascosta sotto al materasso, il caricatore dentro una cassapanca e le cartucce si trovavano nella veranda dell’abitazione, riposte dentro il cassetto di un mobile. A giudizio del detentore, dunque, erano state adottate tutte le opportune cautele per la custodia dell’arma.
Gli Ermellini hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, accogliendo il ricorso in quanto fondato e annullando la condanna perché ‘il fatto non sussiste’. Per la Cassazione, la normativa vigente stabilisce che le armi devono essere custodite “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica” e tale obbligo può considerarsi assolto a condizione che il proprietario dell’arma adotti tutte le cautele che possono essere pretese da una persona di normale prudenza.
Nel caso in esame, era stato accertato che l’uomo viveva da solo e che pistole, caricatore e cartucce erano custoditi in luoghi diversi; inoltre non risultava che la casa fosse frequentata da minorenni, circostanza che avrebbe richiesto ulteriori cautele. Pertanto l’articolo 20 delle legge richiamata poteva considerarsi pienamente rispettato anche perché la norma, peraltro, non richiede l’adozione anche di particolari sistemi antifurto.

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui