Il cyberbullismo, in generale, indica gli atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l’e-mail, la messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cellulari e/o i siti web.

La grande pervasività delle nuove tecnologie a disposizione degli studenti ha fatto aumentare esponenzialmente questo fenomeno.

Una fetta sempre più alta di ragazzi indica il bullismo elettronico come il fenomeno sociale più pericoloso.

Ma il dato più allarmante è emerso dalla descrizione delle modalità di persecuzione della vittima da parte dei cyberbulli. Si consideri ad esempio, la condotta di perseguitare il profilo della vittima su un social network, diffondendo foto o immagini denigratorie o intime senza il conenso del ragazzo/a; utilizzare sms/mms/e-mail per diffondere notizie false su un ragazzo/a anche attraverso la creazione di pagine o gruppi “contro”, su un social network; utilizzare sms/mms/e-mail aggressivi o minacciosi; rubare e-mail, il profilo, o messaggi privati per poi renderli pubblici; e molto altro ancora.

Dalle informazioni raccolte appare chiaro come i social network costituiscano al tempo stesso uno strumento di comunicazione e una minaccia diretta per i giovani che ne fanno uso, ma soprattutto per quelli che vengono perseguitati sul web.

Il fenomeno del bullismo non è nuovo, ha origini profonde ed è una presenza costante nell’esperienza (scolastica e non solo) di moltissimi ragazzi e adolescenti, sebbene col tempo esso abbia chiaramente mutato le proprie forme di manifestazione, a seguito dell’avvento delle nuove tecnologie, che lo rendono ancora più pervasivo. Oggi, infatti, con l’utilizzo di internet e dei social network, i giovani possono essere vittima di cyberbullismo in ogni luogo e in ogni momento, non solo in modo diretto, ma anche indirettamente.

Una descrizione interessante del fenomeno è data da Telefono Azzurro. “(…) Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi. L’altra faccia della medaglia è però rappresentata dai rischi legati ad un uso improprio di questo strumento tra questi c’è il cyberbullismo, Per i giovani che stanno crescendo a contatto con le nuove tecnologie, la distinzione tra vita online e vita offline è davvero minima. Le attività che i ragazzi svolgono online o attraverso i media tecnologici hanno quindi spesso conseguenze anche nella loro vita reale. Allo stesso modo, le vite online influenzano anche il modo di comportarsi dei ragazzi offline, e questo elemento ha diverse ricadute che devono essere prese in considerazione per comprendere a fondo il cyberbullismo (…). Si può definire cyberbullismo l’uso delle nuove tecnologie per intimorire, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone. Tutto questo può avvenire utilizzando diverse modalità offerte dai nuovi media. Alcuni di essi sono: telefonate, messaggi (con o senza immagini)chat sincrone, whatsapp, social network, siti di domande e risposte, siti di giochi online, forum online”.

Le modalità specifiche con cui i minori realizzano atti di cyberbullismo sono molteplici, e sempre al passo coi tempi. In particolare ne vanno segnalate due tipologie. La prima si realizza con la pubblicazione di video che testimoniano gli episodi di bullismo, a prescindere che a caricarli sia proprio l’autore piuttosto che chiunque altro di sua conoscenza o un utente anonimo.

La seconda tipologia, invece, ben più diffusa, si articola in ulteriori due diverse configurazioni: la diffamazione, che si può realizzare attraverso post e commenti denigratori sul profilo che la vittima ha su un social network, mantenendo l’anonimato o utilizzando la propria identità. Ciò avviene anche con la creazione di gruppi (segreti e non) o pagine che prendono di mira un ragazzo anche senza che lui ne sia a conoscenza. In secondo luogo, vi è la persecuzione che si realizza in privato, attraverso chat, o qualunque altro tipo di messaggistica istantanea offerta dal social network.

A ben vedere, la pericolosità del fenomeno non sta tanto nel coinvolgere quante più persone agli atti di prepotenza, ma nella continuità con cui queste violenze vengono realizzate. Possedendo uno smartphone con una connessione ad internet, ciò è possibile in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, senza che la vittima possa trovare un posto “sicuro” ove rifugiarsi. Chiudere l’account o disattivare il profilo, molto spesso non basta: le attività diffamatorie possono continuare a prescindere dalla presenza della vittima sul web.

Occorre, comunque, sgomberare il campo da false credenze. Il cyberbullismo, di per sé non costituisce reato. Tuttavia, esso può integrare molteplici fattispecie criminose, a seconda di come si presenta la condotta. Si pensi, ad esempio, al reato di percosse (art. 581 c.p.); lesioni (art. 852 c.p.); danneggiamento (art. 635 c.p.); ingiuria (art. 594 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.); molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.); minaccia (art. 612 c.p.); atti persecutori o stalking (art. 612-bis c.p.); sostituzione di persona (art. 494 c.p.).

Per attivare i rimedi di tutela legale occorre sporgere denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria, conservando possibilmente la prova dello stalking virtuale o comunque della altre forme di manifestazione del bullismo.

Ci si può presentare negli uffici della Polizia Postale (che sono in grado di recuperare anche messaggi eventualmente cancellati) direttamente e far verbalizzare le proprie accuse, magari portando con sé le prove che già si possiede; oppure si può presentare una querela in cui descrivere in maniera dettagliata, gli episodi “violenti”. In questo caso, sarà opportuno rivolgersi ad un professionista avvocato, al fine di evidenziare meglio gli aspetti rilevanti del fatto.

Le nuove norme sullo stalking hanno inoltre previsto che la remissione della querela possa avvenire solo in sede processuale e che, in determinati casi (ovvero se il fatto riveste le modalità di reiterata minaccia ai sensi del secondo dell’art. 612 cod. pen.), la stessa sia, invece, irrevocabile.

In questo modo, si offre maggiore tutela alla vittima che potrebbe essere indotta a ritirare le proprie accuse a causa di pressioni o intimidazioni.

Nel caso, invece, in cui la vittima sia un minore, la Cassazione (Cassazione, Sez. V Penale, n. 13010 del 28/05/2013) in una recente sentenza ha così deciso: “(…) dopo il riconoscimento del diritto di querela in capo al minore ultraquattordicenne (inibito, invece al minore infraquattordicenne, con contestuale sua attribuzione al genitore, nell’ambito dell’ordinario potere di rappresentanza a quest’ultimo attribuito ex lege) dispone che, in sua vece, lo stesso diritto possa essere esercitato dal genitore, soggiungendo che ciò può aver luogo nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita del minore (…). Di talché, in caso di minore persona offesa che abbia compiuto gli anni quattordici, il legislatore ha previsto una doppia legittimazione. In capo allo stesso minorenne ed all’esercente la potestà genitoriale. In ipotesi di dissenso del genitore, la norma nulla dice, lasciando, implicitamente, ritenere che, in tal caso, debba prevalere la volontà del minore, siccome portatore dell’interesse giuridico direttamente leso dal fatto illecito da altri commesso nei suoi confronti, anche in ragione del fine di politica criminale di favorire quanto più possibile il perseguimento di azioni delittuose. Viceversa, nell’ipotesi in cui la volontà contraria, tacita od espressa, sia, invece, manifestata dallo stesso minore, il legislatore mantiene la legittimazione in capo al suo genitore. Tale potere surrogatorio trova agevole spiegazione nella ridotta capacità di determinazione e di agire del minore ultraquattordicenne e nella conseguente semipiena capacità, da parte sua, di apprezzare le conseguenze lesive di un fatto-reato nella sfera giuridica dei suoi interessi, in tutti i possibili riflessi patrimoniali o morali”.

È da segnalare inoltre che, nel febbraio del 2014, il Ministro Fioroni ha disposto l’attivazione di un numero verde a disposizione di minori, insegnanti e famiglie al fine di agevolare la comunicazione di questo genere di episodi.

È stata altresì emessa dal Ministero della Pubblica Istruzione una direttiva specifica al fine di contrastare il cyberbullismo e disciplinare l’utilizzo delle risorse informatiche e tecnologiche in generale, all’interno degli istituti scolastici.

La direttiva, stabilisce che sia trattato con estrema severità l’uso dei telefonini da parte degli studenti durante l’orario di lezione. In secondo luogo, la direttiva propone la redazione di un regolamento interno alla scuola per disciplinare l’utilizzo delle risorse informatiche, pena la responsabilità giuridica per mancato controllo ed eventuali responsabilità anche in caso di danni civili, in capo all’ente di istruzione.

Non solo. Ma la legge n. 94/2009 proprio per arginare il fenomeno del bullismo, ha previsto una disposizione specifica all’art. 61 c.p., n. 11-ter, tale per cui è circostanza aggravante generica “l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione”.

Occorre, infine, sensibilizzare i genitori sui rischi e pericoli che costantemente possono coinvolgere i propri figli, ed educarli a “correggere” consapevolmente gli atteggiamenti negativi di questi ultimi in rete.

Avv. Sabrina Caporale

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