In questo approfondimento si analizzeranno nel dettaglio le regole previste in materia di risarcimento del danno alla persona. In particolare per quel che riguarda l’interpretazione da fornire alle disposizioni che governano il ristoro del danno non patrimoniale.

Quando si parla di risarcimento da danno alla persona sono molte le questioni sul piatto. Ve ne sono poi alcune che ancora restano in attesa di una soluzione, come per quel concerne il dibattito sull’interpretazione da fornire alle disposizioni che governano il ristoro del danno non patrimoniale.

A tal proposito c’è ancora molta ambiguità, dal momento che l’intervento delle Sezioni Unite del novembre 2008 non è riuscito a imporre un assetto definitivo.

Per porre rimedio a tale situazione è stata presentata una proposta di legge. “Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale”.

Essa si propone l’impegnativo compito di riformare l’art. 2059 c.c.

Lo scopo di tale proposta era appunto quella di sostituire alla sintetica disposizione attualmente prevista da quella norma – secondo cui “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge” – una serie più articolata di precetti, volti a rispondere ai quesiti fondamentali che si pongono in questa materia.

Essi riguardano principalmente tre aspetti fondamentali.

  • la definizione del danno non patrimoniale;
  • l’individuazione della relativa regola risarcitoria;
  • le indicazioni da applicare per pervenire alla liquidazione di tale categoria di pregiudizi.

Proprio su tale tema, questo approfondimento intende chiarire una materia piuttosto controversa.

Partendo dal nuovo testo dell’art. 2059 c.c., esso recita al primo comma quanto segue.

“Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati”.

Questo significa che a essere prevista è una regola selettiva formulata in maniera diversa rispetto a quella attuale, che si limita ad operare un rinvio ai casi determinati dalla legge.

Ebbene, il primo interrogativo da sciogliere riguarda la scelta di confermare una più ristretta rilevanza risarcitoria dei danni non patrimoniali rispetto a quelli patrimoniali, come ben illustrato dall’attenta analisi su questo argomento di Patrizia Ziviz, Professoressa Associata di Diritto Privato dell’Università di Trieste.

 

 

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