La vicenda trae origine dal danno alla salute contratto nel corso di un viaggio organizzato dal Comune di Piacenza, svoltosi dal 1° al 15 ottobre 2007, al quale partecipava la danneggiata insieme al marito. La brochure pubblicitaria del viaggio garantiva un servizio di assistenza medica e infermieristica.
Durante il soggiorno in Turchia, in data 5 ottobre, l’attrice fu colpita da un’emorragia cerebrale e venne ricoverata presso una clinica di primo soccorso. I familiari ritennero inadeguato il ricovero e richiesero il rientro in Italia. Anche le modalità di rimpatrio risultarono problematiche, tanto che i parenti dovettero farsi carico delle spese di trasporto per un importo pari a €26.676,00, a causa della mancata assistenza da parte della compagnia assicurativa.
La richiesta di risarcimento per il danno alla salute
La vittima chiama a giudizio il Comune di Piacenza e l’assicurazione per l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti, costituiti dalle spese mediche e, quelli non patrimoniali, rappresentati dal danno alla salute.
La danneggiata evidenzia che nella brochure pubblicitaria del viaggio, organizzato dal Comune, era ricompresa la garanzia dell’assistenza medica e infermieristica
Il Tribunale di Piacenza rigetta la domanda perché, conformemente a quanto ritenuto dal Consulente medico, l’attrice era stata vittima di più eventi traumatici (emorragia cerebrale del 5 ottobre in Turchia, infarto ischemico in data successiva e anche presso l’ospedale di Piacenza) ed era rientrata in Italia contro il parere dei medici che l’avevano in cura in Turchia, aggiungendo che il collegamento tra l’emorragia e l’ischemia era soltanto ipotetico.
La Corte di Bologna, successivamente, rigetta il gravame e conferma il primo grado.
Il vaglio di rigetto della Corte di Cassazione
Secondo la vittima, i Giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che la consulenza tecnica escludeva la rilevanza causale dell’operato dei sanitari turchi nello sviluppo della patologia. Ciò sarebbe in contrasto con quanto evidenziato dai Consulenti riguardo l’insorgenza di aneurisma.
Ebbene, la censura non si confronta con le argomentazioni della decisione ed è una reiterazione di deduzioni già svolte nei due giudizi di merito senza alcun raccordo con la assenza del nesso causale tra i comportamenti a vario titolo ascritti ai soggetti coinvolti nel giudizio e le patologie della ricorrente.
In realtà, quanto lamentato dalla donna sembra più riferirsi a un giudizio di Responsabilità sanitaria per danno alla salute nei confronti dei medici turchi, piuttosto che ad una censura contrattuale riguardante le prestazioni che i soggetti evocati in giudizio avrebbero dovuto garantire.
A tale riguardo i Giudici di merito hanno motivato che le prestazioni di assistenza sanitaria definite nel pacchetto sono state assicurate e non consistevano in un contratto di spedalità.
Riguardo la chiamata in causa dell’Assicurazione del Comune, essendo la stessa stata dichiarata inammissibile, la Cassazione ne pone le spese di giudizio a carico della ricorrente (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3589).
Avv. Emanuela Foligno
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