La vicenda ha origine dal decesso di una paziente di 34 anni, avvenuto il 3 maggio 2010 alle ore 4:10, a seguito di un infarto miocardico. Secondo i familiari della vittima, la tragedia sarebbe stata evitabile se i sanitari coinvolti avessero agito con maggiore diligenza e tempestività e non ci fosse stata condotta negligente dei medici.
I congiunti della donna hanno quindi citato in giudizio la ASL Toscana Sud Est, il medico di guardia medica, il quale ha successivamente chiamato in causa il proprio assicuratore, UnipolSai Assicurazioni S.p.A, l’operatore del 118, sig. R.E.
L’accusa mossa ai convenuti riguardava un’erronea diagnosi e un negligente trattamento dell’infarto, con conseguente richiesta di risarcimento danni.
La cronologia degli eventi sanitari
- Ore 1:27 – La paziente contatta il 118, riferendo sintomi compatibili con un infarto miocardico.
- Ore 1:47 – Dopo una seconda chiamata, la paziente viene visitata dalla guardia medica.
- Ore 2:30 – Secondo la relazione di intervento, la guardia medica è ancora sul posto quando la paziente subisce un arresto cardiaco e avvia le manovre di rianimazione.
- Ore 2:53 – Solo a questo punto sopraggiunge l’ambulanza.
- Ore 4:10 – Il decesso viene ufficialmente dichiarato.
La condotta negligente dei medici
Secondo i familiari della vittima, il ritardo nei soccorsi e il mancato invio tempestivo di un’ambulanza con medico a bordo hanno significativamente ridotto le probabilità di sopravvivenza della paziente.
Il Tribunale di Grosseto rigetta le domande, escludendo anche il danno da perdita di chance e, basandosi sulla CTU, ritiene che la condotta pur negligente dell’operatore del “118” e del medico di guardia medica non fosse eziologicamente determinativa, secondo il criterio del “più probabile che non”, del decesso della donna per infarto del miocardio, avendo gli stessi CTU affermato che “la sopravvivenza della signora, anche in caso di tempestivo invio di una ambulanza attrezzata con medico a bordo, in risposta alla prima telefonata, non fosse più probabile dell’ipotesi opposta, cioè che ella decedesse per la improvvisa e grave condizione morbosa”.
La Corte di appello di Firenze ha dichiarato cessata la materia del contendere (per intervenuta transazione) nei rispettivi rapporti dell’appellante P. e degli appellanti T. e G. con gli appellati Pa.M. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A., per il resto ha rigettato le impugnazioni, confermando la pronuncia di primo grado.
Escluso il nesso causale tra la condotta negligente dei medici e il decesso della donna
Secondo i Giudici di appello “l’ora delle 2.30 riportata nella relazione di intervento del 118 stava a significare non che a quell’ora il mezzo del 118 fosse presente sul posto, ma che a quell’ora sul posto era presente la Guardia Medica che, constatato il sopraggiungere dell’arresto cardiaco, iniziava a praticare il massaggio cardiaco, per poi riferire agli operatori del 118 l’orario in cui la paziente era andata in arresto cardiaco“.
Seguendo tale ragionamento i Giudici hanno anche specificato, oltre alla assenza che in ogni caso, “una diversa indicazione circa l’orario dell’arresto cardiaco, ore 02.45 anziché 2.30, viste le risultanze della C.T.U., non avrebbe comunque potuto condurre il Tribunale di Grosseto ad una diversa decisione, poiché i CTU hanno infatti valutato cosa sarebbe stato possibile fare laddove il mezzo del 118 fosse stato inviato immediatamente, sin dal primo contatto telefonico con l’operatore del 118 avvenuto alle ore 1:27″.
E in conclusione, i CTU hanno evinto che il decesso della paziente sia ragionevolmente riconducibile, con un consistente grado di probabilità, indicato nella misura del 50%, alla condotta omissiva dei sanitari. I CTU hanno anche evidenziato che anche nel caso in cui i sanitari intervenuti avessero tenuto le condotte diligenti, la sopravvivenza della gravida, non fosse più probabile dell’ipotesi opposta cioè che ella decedesse per la improvvisa e grave condizione morbosa che l’aveva colpita.
Per tali ragioni, secondo la Corte di appello, la decisione del Tribunale di escludere la sussistenza del “necessario nesso causale tra la condotta (negligente) dei sanitari e il decesso della signora.
L’intervento di inammissibilità della Suprema Corte
Il ricorrente deduce che la Corte territoriale si sarebbe limitata a considerare solo alcuni aspetti della vicenda oggetto di cognizione, non tenendo in nessun conto che il riferimento in perizia ai dati della letteratura scientifica, è stato effettuato per indicare la limitata possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco, che esulava dall’analisi che avrebbero dovuto svolgere i consulenti circa le azioni da approntare proprio per evitare tale esito.
L’eziologia dell’omissione
La S.C. rammenta che in materia di responsabilità per attività medicochirurgica, l’accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva si sostanzia nella verifica dell’eziologia dell’omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l’agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l’evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità statistica o pascaliana), ma anche all’ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell’esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).
La Corte di appello si è attenuta a tali principi dando contezza della insussistenza del nesso causale tra la condotta, pur negligente, degli operatori sanitari e il decesso della gravida, facendo leva sulle conclusioni della CTU, che, in base ad una complessiva lettura davano evidenza, secondo il criterio del “più probabile che non” e alla stregua della c.d. probabilità logica (e non meramente statistica), dell’anzidetto esito negativo.
Il ricorrente, in sostanza, mira inammissibilmente a ricostruire l’evento in maniera fattuale differente.
Conclusivamente il ricorso viene integralmente rigettato (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 febbraio 2025, n. 2863).
Avv. Emanuela Foligno