Guida in stato di alterazione psico-fisica e incidente stradale

0
Guida-in-stato-di-alterazione-psico-fisica

La decisione riguarda il giudizio di bilanciamento delle circostanze e il contenuto del disvalore del fatto (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 28 febbraio 2025, n. 8308). Il Tribunale di Modena ha dichiarato responsabile l’imputata del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica previsto e punito dall’articolo 187, D.lgs. n. 285/92, la decisione viene confermata dalla Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per difetto di specificità.

La causa approda al vaglio della Cassazione, dove viene osservato che l’atto di appello era ritualmente formulato, con riguardo alla causa di non punibilità e al giudizio di bilanciamento delle attenuanti, dopo aver richiamato le massime giurisprudenziali in cui sono illustrati i criteri a cui ispirarsi, i Giudici di appello hanno evidenziato che nell’atto di appello era stata sottolineata l’incensuratezza dell’imputata, l’assenza di danni alle persone, la non volontà della condotta. Tali elementi, secondo la imputata, avrebbero dovuto indurre il Giudice ad accogliere l’istanza di riconoscimento della causa di esclusione della pena o, in subordine, a formulare il giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti.

Il giudizio di Cassazione

Le Sezioni Unite, rammenta la S.C., hanno definito l’ambito di operatività della sanzione dell’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi in riferimento al mezzo d’impugnazione dell’appello e hanno affermato che lo stesso “è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata”, e che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla precisione e puntualità con le quali le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

La piena cognitio che caratterizza i poteri del Giudice di appello viene in rilievo solo se, e nei limiti in cui, questo sia stato legittimamente investito di quei poteri, ossia solo se il suo intervento sia sollecitato da impugnazione rispettosa delle previsioni di cui all’art. 581 cpp.

Ed ancora, sempre le SS.UU. hanno precisato che la necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella circostanza che essi non sono diretti a sollecitare un nuovo giudizio, del tutto sganciato dal precedente, bensì a operare un controllo del provvedimento impugnato su punti ben individuati e per dettagliate ragioni.

Rilevato quanto sopra la S.C. ritiene giuridicamente corretta la decisione di inammissibilità del gravame effettuata dalla Corte di appello.

La guida in stato di alterazione psico-fisica

Alla luce dei superiori principi, è agevole rilevare la correttezza giuridica del giudizio di inammissibilità formulato dalla Corte distrettuale. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo; in tale visione il “comportamento abituale” non autorizza a ritenere che la non abitualità equivalga, di per sé, a particolare tenuità del fatto.

Nella sentenza di primo grado, per descrivere la gravità dei fatti, sono state puntualmente evidenziati il gravissimo stato di alterazione psicofisica riscontrato in occasione del sinistro stradale cagionato dalla guida in stato di alterazione psico-fisica; il valore elevato di sostanza stupefacente riscontrato nel sangue (cocaina pari a 20,3 ng/ml e suo metabolita, rispetto al cut- off di 10 ng/ml); la causazione di danni al proprio veicolo e al patrimonio pubblico, provocati dalla perdita di controllo del mezzo in prossimità di una intersezione. Quanto al giudizio di bilanciamento, il contegno collaborativo manifestato dall’imputata e la sua incensuratezza hanno consentito la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante contestata, in considerazione della gravità del fatto.

Il giudizio di bilanciamento delle circostanze

Per le stesse ragioni e per il contegno processuale, il giudizio di bilanciamento delle circostanze avrebbe dovuto essere modulato in termini di prevalenza delle attenuanti generiche.

L’atto di appello si limita a indicare l’incensuratezza dell’imputata, la dedotta assenza di danni a persone, la non abitualità e il contegno processuale, ma non spiega perché tali circostanze sarebbero risultate idonee a prevalere sugli elementi indicati dal Tribunale per descrivere la gravità del fatto, o per quale ragione le stesse avrebbero giustificato un differente giudizio di bilanciamento.

Conseguentemente, l’ordinanza della Corte di appello ha correttamente dichiarato inammissibile l’appello dell’imputato, rilevando che esso si limitava a prospettare elementi, senza tuttavia criticare dialetticamente il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui