Criterio di liquidazione del danno alla salute (Cassazione Civile, sez. VI, dep. 15/06/2022, n.19229).

Criterio di liquidazione del danno alla salute: deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione.

La vicenda trae origine dalla richiesta risarcitoria per il danno alla salute derivante da sinistro stradale.

Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo non condivisibile il grado di invalidità permanente stimato dal C.T.U. in misura pari al 3% e condividendo l’opinione del CTP determinava il grado di invalidità permanente nella misura del 20%, liquidando il danno in Euro 79.319,00.

L’Assicurazione appellava la decisione. La Corte d’Appello di Catanzaro accoglieva il gravame e rideterminava il danno non patrimoniale patito dall’attore nella minore somma di Euro 8.374,48.

Secondo i Giudici di appello:

-) il danneggiato aveva subito postumi consistenti in una “lievissima sintomatologia” consistente in una sfumata paraparesi, in assenza di lesioni neuroradiologiche e il danno era da liquidarsi ai sensi dell’art. 139 CdA.

Il danneggiato ricorre in Cassazione deducendo errata liquidazione del danno in base ai criteri stabiliti dall’art. 139 CdA, norma entrata in vigore dopo l’avverarsi del sinistro.

La censura è inammissibile. L’impugnazione concernente il criterio di liquidazione del danno alla salute è ammissibile, in quanto chi la proponga deduca che l’adozione di un diverso e corretto criterio avrebbe condotto a risultati più vantaggiosi: invece, il ricorso proposto in nessun punto chiarisce a quale diverso e più vantaggioso risultato la Corte d’appello sarebbe pervenuta, se avesse stimato il grado di invalidità permanente con altri baremes, oppure se avesse adottato altri criteri per la monetizzazione del danno biologico permanente.

Ad ogni modo, evidenziano gli Ermellini, erronea è l’affermazione secondo cui, quando la legge in una determinata materia detti regole per la liquidazione del danno aquiliano, tali regole debbano applicarsi solo ai fatti illeciti avvenuti dopo l’entrata in vigore di esse. E’ vero piuttosto l’esatto contrario: la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito.

La liquidazione del danno non è un elemento della fattispecie astratta illecito. La liquidazione del danno è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole  vigenti al momento in cui viene compiuta.

Ad abundantiam:

-) in tema di danno alla salute causato da colpa medica, che deve avvenire in base ai criteri stabiliti dalla L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 4, anche per i fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore di tale legge (Sez. 3 -, Sentenza n. 28990 del 11/11/2019);

-) in tema di danno ambientale, da liquidarsi in base ai criteri stabiliti dal d.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311, comma 3, anche se l’illecito è stato commesso prima (Sez. 3 -, Sentenza n. 8662 del 04/04/2017);

-) in tema di danno non patrimoniale da morte, da liquidarsi in base ai criteri orientativi (c.d. “tabelle) diffusi al momento della liquidazione, e non dell’illecito (Sez. 3 -, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017, Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012);

-) in tema di liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali, proprio come nel caso di specie (Sez. 3 -, Sentenza n. 18773 del 26/09/2016);

-) in tema di liquidazione del danno da ingiusta detenzione, che deve avvenire in base al massimale vigente al momento della liquidazione, e non della detenzione (Sez. U pen., Sentenza n. 24287 del 09/05/2001 (dep. 14/06/2001);

-) in tema di liquidazione del danno da c.d. occupazione appropriativa (Sez. 1, Sentenza n. 14357 del 21/12/1999).

Non solo, dunque, il ricorso è infondato perché il danno alla salute va liquidato in base al criterio di liquidazione vigenei al momento della decisione, e non al momento del fatto illecito; ma sarebbe altresì infondato quand’anche fosse vero il contrario, giacché alla data del sinistro oggetto del presente giudizio (2005) erano in vigore già da due anni i criteri di determinazione del grado di invalidità permanente (che in futuro saranno) richiamati dall’art. 139 cod. ass..

Il ricorso è inammissibile e la Suprema Corte afferma i seguenti principi di diritto:

(a) “qualsiasi tipo di danno, in assenta di diverse disposizioni di legge, va liquidato in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito”;

(b) la percentuale di invalidità permanente causata da una lesione della salute non può mai stabilirsi “in via equitativa”, ma va determinata con corretto criterio medico-legale, e in base ad un bareme redatto con criteri di scientificità; il bareme approvato con D.M. 3 luglio 2003 possiede tale requisito”.

Avv. Emanuela Foligno

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