Il danno biologico e il danno morale riguardano aspetti diversi senza entrare in conflitto fra loro

Questa sentenza del Tribunale di Torino, la n.2937/2020, affronta in modo esaustivo il tema del danno non patrimoniale (danno biologico e danno morale) in occasione di un sinistro stradale.

Nel caso di specie si tratta di un uomo investito mentre attraversava la strada, non in presenza di segnaletica per l’attraversamento pedonale e in un tratto particolarmente insidioso per gli automobilisti considerata la scarsa visibilità. Si costituiva in giudizio l’assicurazione del convenuto, che riteneva che la quantificazione del danno proposta fosse sufficiente e non dovesse essere modificata.

La parte attrice faceva rilevare come l’evento traumatico cui l’attore era stato sottoposto avesse provocato danni psichici all’uomo che successivamente all’incidente aveva manifestato disagi importanti, tanto da essere stato ricoverato in osservazione nel reparto di psichiatria. A giudizio infatti del consulente tecnico di parte il trauma cranico subìto aveva indotto una forma di ritardo cognitivo e un disturbo della personalità che prima non erano presenti.

Il consulente tecnico d’ufficio, di contro, aveva ritenuto che non fosse possibile stabilire se tali patologie fossero in nuce già presenti prima dell’incidente ose fossero scaturite soltanto dopo e che quindi non fosse possibile quantificare e stabilire quale fosse effettivamente il danno patito.

Il Tribunale motivava così la propria decisione: “Sulla scorta della ormai nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 26972/2008, il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e il secondo va riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”.

Il Collegio ha ulteriormente precistato che: “La lesione della salute risarcibile in null’altro consiste…che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all’essere, all’apparire. Non, dunque, che il danno alla salute ‘comprenda’ pregiudizi dinamico – relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno ‘dinamico – relazionale’ dovrà dirsi”.

Definiva poi il concetto di danno morale: “La formula ‘danno morale’, hanno precisato le S.U. con la citata pronuncia non individua un’autonoma categoria di danno ma descrive, tra i possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata; sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell’esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento“.

All’esito di queste valutazioni accoglieva la domanda di parte attrice.

                                                                              Avv. Claudia Poscia

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