Annullata la sentenza di assoluzione di una donna dal reato di falsità materiale per aver confezionato un permesso di parcheggio per invalidi avente le medesime caratteristiche cromatiche e di plastificazione del permesso originale

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482) la riproduzione fotostatica dell’originale di un “permesso di parcheggio riservato a invalidi” attribuito ad altri e l’esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo allorché il documento relativo abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica.

Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza n. 8900/2016 pronunciandosi sul ricorso proposto dal Pubblico ministero contro la pronuncia con cui il Tribunale di Firenze aveva assolto un’imputata, con la formula “perché in fatto non costituisce reato”, ritenendo che la mera riproduzione fotostatica, anche se plastificata, di un’autorizzazione amministrativa effettivamente esistente e rilasciata dalla Pa non integrasse il reato di falso di cui all’art. 477 c.p. né altro reato di falso.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva  che ciò che era stato oggetto di contestazione nel capo di imputazione non era l’uso di una fotocopia ma il fatto del tutto diverso di aver formato un permesso invalidi integralmente falso attraverso la riproduzione fotostatica dell’originale rilasciato dal Comune e intestato a un’altra donna, e cioè attraverso il confezionamento di un ulteriore permesso avente le medesime caratteristiche cromatiche e di plastificazione del permesso originale. A suo dire, dunque, la condotta, così come descritta anche nella sentenza impugnata, integrava il reato descritto in rubrica.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso.

La Cassazione ha ritenuto di aderire alla giurisprudenza maggioritaria, in base alla quale hanno rilevanza penale le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, quando il documento relativo abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica.

Nella specie, il giudice a quo, nel ritenere che la fattispecie concreta non integrasse il reato di cui all’art. 477 c.p. né altra ipotesi di falso non aveva tenuto in considerazione che il permesso aveva le stesse dimensioni, gli stessi colori e plastificazione identica al permesso originale e che era stato utilizzato dall’imputata sulla sua autovettura per legittimare la circolazione di quest’ultima come se fosse abilitata sulla base del permesso originario. Da li la decisione di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale.

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