Confermata la condanna di un uomo, accusato di aver fruito di un falso referto di revisione, che contestava la qualificazione giuridica del fatto
Concorso in falso ideologico in atti pubblici. Questo il reato per cui un uomo veniva condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione. L’imputato, in particolare, era accusato – in concorso con altri, che agivano in qualità di pubblici ufficiali – di aver attestato falsamente nel referto di revisione relativo ad un’autovettura di sua proprietà l’esito regolare della stessa, in realtà mai avvenuta, apponendo sulla carta di circolazione del veicolo un falso tagliando.
Nell’impugnare la decisione di merito davanti alla Suprema Corte il ricorrente contestava la qualificazione giuridica del fatto, dal momento che, a suo avviso, la fattispecie prevista dall’art. 479 c.p. presuppone la natura pubblica dell’atto destinato a provare la veridicità di quanto ivi attestato.
L’imputato riteneva di aderire all’orientamento giurisprudenziale in base al quale il tagliando di revisione apposto sulla carta di circolazione rimane distinto da essa, assumendo natura di certificato amministrativo e non di atto pubblico in quanto riproducente attestazione già documentata. In altre parole, il certificato di revisione rilasciato (che si identifica nel tagliando-etichetta apposto sulla carta di circolazione) non ha una autonoma efficacia giuridica poiché riproduce il solo esito di una serie di operazioni già compiute e i cui risultati sono già documentati da altri atti in possesso della pubblica amministrazione.
Diversamente opinando – sostiene il ricorrente – dovrebbe ritenersi che l’adesivo apposto sulla carta di circolazione faccia fede in relazione a tutte le attività di controllo eseguite sul mezzo, attività che però non vengono annotate sul documento e per le quali non si menziona nemmeno il pubblico ufficiale che vi ha proceduto.
I Giudici Ermellini, tuttavia, con la sentenza n. 17348/2020 hanno ritenuto il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La Cassazione ha chiarito, infatti, che se è ben vero che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di falso documentale, l’etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione di motocicli ed autoveicoli non ha natura giuridica di atto pubblico, bensì di certificato amministrativo, in quanto destinato ad attestare l’esito positivo dell’attività documentata dalla pratica di revisione, di cui si limita a riprodurre gli effetti, è altrettanto vero che integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente l’avvenuta revisione delle auto, dando atto che sono state compiute tutte le operazioni necessarie per l’espletamento della revisione del veicolo e con esito positivo quanto alla prova di regolarità delle parti esaminate.
Nel caso in esame era stato dimostrato che la falsa attestazione in atto pubblico era stata eseguita nell’interesse del proprietario del veicolo committente, e quindi in concorso con questi. La sentenza impugnata aveva evidenziato come non solo fosse del tutto inverosimile ciò che aveva dedotto la difesa, ovvero che l’attestazione era stata apposta sulla carta di circolazione lasciata per distrazione presso la società di revisione, ma anche come costituisse l’unica ipotesi logicamente apprezzabile ritenere che la falsità fosse stata concordata con l’imputato. Il ricorrente, infatti, nonostante sapesse che il veicolo non era stato lasciato presso la sede sociale per essere revisionato, si era giovato della falsa certificazione sulla carta di circolazione corredata dai documenti che attestavano anche l’avvenuto espletamento delle attività propedeutiche alla verifica del caso, essendo egli l’unico ad avervi interesse.
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