Recepita dalla Cassazione la norma contenuta nel cosiddetto decreto fiscale del 2018 che prevede lo stralcio dei debiti – nel caso in esame tasse automobilistiche – fino alla somma di mille euro affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2010

Si era visto rigettare dalla Commissione Tributaria Provinciale l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di € 197,06 per tasse automobilistiche dell’anno 2005, notificata a mezzo servizio postale in data 13.02.2012. La decisione era stata confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto infondata l’eccezione di mancata notificazione dell’avviso dì accertamento, dal momento che dalla documentazione prodotta (e, in particolare, dall’avviso di ricevimento della spedizione tramite raccomandata sul quale era stampigliato il timbro dell’Ufficio Distribuzione) dalla Regione emergeva che l’atto era stato notificato a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata consegnata alla posta in data 5.12.2008 e ritirata dal destinatario il successivo 22.12.2008.Per il Giudice di secondo grado l’avviso di accertamento era stato notificato tempestivamente, poiché la tassa, essendo relativa all’anno 2005, si sarebbe prescritta in data 31.12.2008;  avendo tale notificazione interrotto il termine prescrizionale, derivava che dalla data sopraindicata era iniziato il decorso di un ulteriore triennio (ex art. 2945 c.c.), termine che alla data del 13.2.2012 non era ancora scaduto, dovendosi tenere conto del periodo dì sospensione decorrente dal 6.4.09 al 31.12.09 previsto per gli eventi sismici che avevano-colpito la Regione Abruzzo (d.l. n. 39/09).

Nell’impugnare la sentenza della CTR davanti alla Suprema Corte il ricorrente deduceva l’erronea applicazione alla fattispecie, da parte del Giudice a quo della sospensione, del termine triennale di prescrizione della tassa automobilistica relativa all’anno 2005 (in virtù degli eventi sismici che avevano colpito la Regione Abruzzo), nonostante dalla sospensione fossero espressamente escluse dalla legge le procedure di esecuzione coattiva tributaria, tra le quali andava ricompreso il procedimento instaurato con l’ingiunzione di pagamento.

La Cassazione, nel pronunciarsi sulla vicenda con l’ordinanza n. 29653/2019 ha evidenziato che nelle more del giudizio era stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione (art. 4 del d.l. 119/2018, convertito in legge 136/2018 – c.d. decreto fiscale).

Tale norma, al comma 1, prevede che “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati”.

Il debito in esame, relativo ad una tassa automobilistica per l’anno 2005, rientrava quindi nello stralcio, posto che il valore era inferiore a mille euro (e, precisamente, comprendendo anche gli interessi e le sanzioni, è pari ad euro 197,06).

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