Deve ritenersi prescritta e, pertanto, va annullata la cartella esattoriale relativa al mancato pagamento del bollo auto, qualora sia decorso un triennio nonostante la mancata impugnazione del contribuente
La vicenda
Il ricorrente aveva proposto opposizione contro l’intimazione di pagamento notificata da Equitalia relativa a cartelle esattoriali riferite a tributi regionali per bollo auto, sul presupposto che entrambe fossero prescritte; ne domandava, pertanto, l’annullamento.
La CTR Lazio (Settima Sezione, sentenza n. 226/2020) ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione per decorso di oltre un triennio, trattandosi di tassa automobilistica. Secondo la sentenza n. 23397/2016 delle Sezioni Unite “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non ne determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.”.
Bollo auto: il termine di prescrizione
Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Alla luce di tali principi di diritto, il Collegio ha accolto l’appello e in totale riforma della sentenza di primo grado ha annullato la cartella impugnata.
La redazione giuridica
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