Non ha diritto alla personalizzazione del danno biologico il pedone investito sulle strisce pedonali: l’esito cicatriziale sulla mano destra ha natura modesta tale da non poter giustificare alcun incremento risarcitorio

Il risarcimento del danno danno biologico

Stava attraversando le strisce pedonali quando un’auto l’aveva investito. Il pedone aveva, pertanto, agito in giudizio al fine di ottenere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, il pagamento della somma di 64.920,00 euro (calcolata sulla scorta delle Tabelle di Milano, con riferimento ad un danno biologico permanente quantificato nella misura del 18%), oltre alla somma di € 25.498,00 a titolo di personalizzazione nella misura del 40% del danno così quantificato.

A dire del danneggiato, ricorrevano tutti i presupposti per il riconoscimento di una personalizzazione, giacché le lesioni prodotte dal sinistro avevano procurato esiti cicatriziali atti ad incidere sulla propria vita, cagionando altresì una compromissione della sua capacità lavorativa generica (e pertanto un danno da lesione della cenestesi lavorativa) ed una forte limitazione nella vita di relazione.

Ma il Tribunale di Vicenza (Seconda Sezione, n. 8/2020), adito in primo grado, ha rigettato la domanda risarcitoria in quanto infondata. Per il giudice del capoluogo veneto non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno biologico.

La giurisprudenza

È noto infatti che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato” ed “ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un “barème” medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di “personalizzazione” in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (Cass. civ. ord. n. 27482/2018).

Nel caso in esame, il danneggiato aveva invocato ai fini della personalizzazione il danno estetico asseritamente cagionato dalla cicatrice residuata alla base del pollice della mano destra, riferendosi poi alle “forti limitazioni relazionali per quel che riguarda l’espletamento di normali attività ricreative quali la pratica dello sport o anche la sola deambulazione”.

Invero, l’esame delle fotografie allegate al giudizio avevano evidenziato come l’esito cicatriziale risentito dall’attrice alla mano destra, di misura del tutto contenuta, non potesse essere posto a fondamento di alcuna richiesta di personalizzazione, anche alla luce del fatto che la possibile incidenza specifica di tale cicatrice sulla vita della donna (in forza di peculiari sue qualità personali o professionali) non era stata in alcun modo allegata, né provata.

Quanto, poi, alle lamentate limitazioni relazionali cagionate dagli esiti del sinistro, esse erano rimaste priva di qualsivoglia riscontro probatorio.

Le generiche deduzioni dell’attrice sul punto non costituivano, nemmeno sul piano assertivo, allegazione di una specifica ed eccezionale incidenza del sinistro sull’esperienza di vita quotidiana, che la giurisprudenza ritiene primo presupposto del riconoscimento di una personalizzazione del danno.

Quanto, infine, al danno da lesione della cenestesi lavorativa, esso, come noto, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa e, risolvendosi in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo, va liquidato non a titolo di personalizzazione, ma onnicomprensivamente come danno alla salute. Ebbene, nel caso in esame, il danno lamentato dall’attrice a fini della personalizzazione non era stato accertato dal CTU (il quale non aveva riferito di alcuna compromissione della capacità lavorativa generica), né nel procedimento di ATP e neppure nel corso del giudizio di primo grado.

Era incontestato, inoltre, che la compagnia assicuratrice del veicolo investitore avesse versato in favore dell’attrice, la somma di 12.473,74 euro, prima dello svolgimento del procedimento per ATP, e l’ulteriore somma di 20.000,00 euro, una volta preso atto dell’esito di tale procedimento.

Risultava, pertanto, che la convenuta avesse liquidato all’attrice una somma complessiva pari a 32.473,74 euro. Tale importo, facendo applicazione delle Tabelle di Milano del 2011 in uso al momento della liquidazione stragiudiziale risultava essere pari al risarcimento dovuto in relazione ad un danno biologico permanente quantificato nella misura dell’11,50% e ad un danno biologico temporaneo di giorni 20 al 75%, di giorni 20 al 50% e di giorni 30 al 25%.

La decisione

Insomma, era pacifico che l’assicurazione avesse già risarcito il danno non patrimoniale cagionato dal sinistro, come accertato dal CTU nel procedimento per ATP, riconoscendo all’attrice un risarcimento compreso tra quello minimo (parametrato ad un danno permanente pari all’11%, oltre ad invalidità temporanea come indicata dal CTU) e quello massimo (parametrato ad un danno permanente pari al 12%, oltre ad invalidità temporanea, come indicata dal CTU) computabile sulla scorta delle conclusioni del CTU e facendo applicazione delle Tabelle di Milano.

In conclusione, tutte le domande attoree sono state rigettate.

Avv. Sabrina Caporale

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO E MOBBING SUL LAVORO: CHIARIMENTI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui