Danno da emotrasfusione infetta, errata applicazione delle tabelle milanesi

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I Giudici di merito hanno erroneamente applicato le tabelle milanesi in luogo di quelle del C.d.A. e la Corte di Cassazione dà ragione ai ricorrenti (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 28 dicembre 2024, n. 34779)l.

La Corte d’appello di Bari (sent. 400/2020) ha accolto in parte l’appello proposto dai familiari della vittima avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato la domanda nei confronti del Ministero della Salute e dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” , volta a chiedere che fosse accertato il diritto della vittima a percepire l’indennizzo di cui all’art. 1 della Legge n. 210/92 con decorrenza dal 1.7.2008 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda del 5/6/2008) e venisse conseguentemente accertata la responsabilità del Ministero della Salute e dell’Ospedale.

Il danno biologico

La Corte d’appello, innanzitutto, ha ritenuto il diritto al risarcimento non prescritto, ed a seguito di CTU, lo ha valutato nella percentuale del 5% di danno biologico, quantificando il risarcimento nella somma di 8.083 euro, a titolo di determinazione unitaria del danno non patrimoniale. Ha, inoltre, respinto la domanda della madre della vittima, in qualità di vittima secondaria rispetto al nocumento subito dalla figlia, per deficit allegativo e probatorio (in ciò, confermando la sentenza di primo grado).

Dinanzi la Cassazione, l’Ospedale, per quanto qui di interesse, deduce violazione di legge, in particolare, dell’art. 7 comma 4 della Legge n. 24/17 e dell’art. 139 codice delle assicurazioni private, per avere la Corte pugliese, nella liquidazione del danno di lieve entità, fatto applicazione delle tabelle milanesi e non di quelle del danno biologico di lieve entità di cui all’art. 139 del Codice delle assicurazioni.

L’errata applicazione delle Tabelle milanesi

La censura è corretta e la Cassazione accoglie in relazione. In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 158 del 2012, trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data.

Invece, la Corte pugliese, senza alcuna motivazione, e violando l’art. 7 comma 4 della Legge n. 24/17, ha liquidato un danno di lieve entità del 5% utilizzando le tabelle della Corte d’appello di Milano invece che le tabelle nazionali delle cd. micropermanenti, che prevedono i criteri di liquidazione del danno dovuti a responsabilità medica fino al 9%.

La tabella delle micropermanenti andava utilizzata, non solo perché normativamente imposta, ma anche per esigenze di uniformità di trattamento di situazioni analoghe e di certezza del diritto che deve trovare applicazione diffusa sul territorio nazionale.

Pertanto, la Suprema Corte cassa la sentenza e la rinvia alla Corte d’appello di Bari affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, in riferimento al motivo accolto.

Avv. Emanuela Foligno

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