Danno da premorienza e iniquità delle tabelle milanesi

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Importantissima decisione della Cassazione che indica il criterio per la liquidazione del danno da premorienza essendo iniquo quello delle tabelle milanesi (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29832).

Il caso

Viene ritenuto responsabile l’Ospedale di Belluno per la insorta infezione al sito chirurgico dell’osteosintesi.

Il paziente viene sottoposto a un intervento di osteosintesi in data 6 giugno 2012, che però non dava esito positivo e pertanto seguiva un secondo intervento di protesi ma, purtroppo, contraeva un’infezione del sito chirurgico, preclusiva dell’innesto della protesi che determinava una gravissima condizione di invalidità, non potendo egli più camminare in modo autonomo ed avendo necessità di continua assistenza.

Il Tribunale accoglie la domanda e liquida circa cinquecento mila euro per danno non patrimoniale e patrimoniale, rigetta, invece il danno riflesso.

La Corte di Venezia riduce la somma a quella di €188.048,00 e accoglie anche l’appello incidentale, condannando la ASL al risarcimento del danno riflesso liquidato nella somma di €15.000.

Confermata, dunque, anche in secondo grado la responsabilità sanitaria conseguente al non adeguato trattamento dell’infezione contratta dal paziente in ambito ospedaliero.

La Corte di appello ha corretto il criterio di liquidazione del c.d. danno differenziale patito dalla vittima. Nel caso specifico, infatti, il paziente era venuto a mancare nel corso del giudizio per causa sopravvenuta e indipendente dal fatto lesivo, per cui si doveva procedere alla liquidazione del c.d. danno intermittente o differenziale, riguardo al quale i Giudici hanno applicato le tabelle milanesi.

Le motivazioni della Corte di Appello

Facendo applicazione dei criteri tabellati, il risarcimento doveva essere liquidato in base al rapporto “tra il risarcimento medio annuo corrisposto per ciascuna percentuale invalidante secondo i valori della tabella per la liquidazione del danno biologico e l’aspettativa di vita media, e suggerendo a complemento un aumento percentuale decrescente per i primi tre anni dall’evento dannoso e che a sua volta risulta giustificato dal diminuire dell’intensità della sofferenza del soggetto leso nel periodo successivo al sinistro”.

Nel concreto, la Corte ha sottratto dalla percentuale di invalidità permanente definitivamente attribuita dal CTU (60%) la quota di invalidità attribuibile alle conseguenze della caduta domestica che era stata all’origine del primo intervento chirurgico (15%). Trattandosi di una vittima che aveva, al momento del sinistro, 67 anni e che era sopravvissuta per altri sei anni e nove mesi, l’ammontare del danno complessivo per i primi sette anni era da determinare in complessivi €115.660 (€47.625 per il primo e il secondo anno, col massimo della variazione percentuale prevista, nonché €68.035 per il periodo dal terzo al settimo anno, su base di €13.607 per ogni anno).
Da questo importo la Corte ha poi sottratto la somma di €9.672 conseguente all’invalidità del 15 % non riconducibile al danno iatrogeno, pervenendo alla somma di €105.998, alla quale è stata aggiunta l’ulteriore somma di €77.000 per il risarcimento del danno da invalidità temporanea, più quella di €5.050 già riconosciuta dal Tribunale in assenza di contestazioni, pervenendo così ad un totale di €188.048,00.

Le contestazioni dei familiari della vittima

I familiari della vittima contestano questa decisione e ricorrono alla Suprema Corte che gli dà ragione.

In sintesi viene contestata in terzo grado la violazione dei principi di equità, parità di trattamento ed integralità del risarcimento del danno, in relazione alla morte di una persona che non sia ricollegabile alla menomazione conseguente all’illecito civile.

Il criterio concretamente seguito dai Giudici di appello, secondo i ricorrenti sarebbe iniquo, tenendo presente la premessa generale per cui si tratta di un danno da risarcire in via equitativa. Ed infatti, in relazione alla morte di un soggetto avvenuta nel corso del giudizio di liquidazione dei danni e per causa indipendente dall’illecito, il criterio seguito deve assicurare la parità di trattamento, ovverosia deve prevedere un risarcimento nella stessa misura con la quale si risarcisce un identico numero di anni vissuti da un soggetto che, a parità di età e di grado di invalidità, sopravviva fino al momento della liquidazione.

Ragionando in tal senso i ricorrenti rilevano che il criterio seguito dalle tabelle milanesi per il c.d. danno da premorienza, che la Corte d’appello ha dichiarato di voler applicare, non garantisce un risarcimento uguale a quello spettante ad un soggetto che sia ancora in vita al momento della liquidazione.

La tabella milanese del 2018

La tabella milanese del 2018 prevedeva che ad una persona di 67 anni con un danno differenziale compreso tra il 15 e il 60% di invalidità fosse riconosciuto un risarcimento pari ad €393.249. Poiché la vittima ha sopportato per sette anni tale invalidità e dato che l’aspettativa di vita di un uomo è pari all’incirca a 80 anni, le suindicate tabelle prevedono che ad un soggetto che si trovi nella stessa sua situazione, e che sia ancora in vita al momento della liquidazione, spetti un risarcimento pari ad €211.749,46, ovvero un risarcimento annuo di €30.249,92 (derivante dalla divisione della somma di €393.249 per 13 (aspettativa di vita, da moltiplicare poi per 7).

Il criterio seguito dalla Corte d’appello, che non ha ottenuto in sede di giurisprudenza di legittimità alcun positivo riconoscimento, si fonda, sempre secondo i ricorrenti, su di una premessa del tutto errata e cioè che l’intensità della sofferenza diminuisca col tempo a mano a mano che ci si allontana dalla data dell’illecito, il che potrebbe ammettersi solo per il danno da sofferenza, ma non per quello da lesione del diritto alla salute.

Le osservazioni sono fondate e vengono accolte.

La sentenza impugnata muove da una premessa in diritto che è in linea con la costante giurisprudenza ed ha dichiarato di voler applicare le tabelle milanesi del 2018. Quelle tabelle, nel dettare i criteri di liquidazione del c.d. danno da premorienza stabiliscono che per esso spetti una liquidazione maggiore se la morte si verifica entro il primo anno o i primi due anni dalla data del sinistro, per poi riconoscere una somma fissa “per ogni ulteriore anno successivo”, cioè per ogni anno a partire dal terzo fino al momento della morte.
La Corte veneziana ha svolto un ragionamento non molto chiaro in ordine all’effettiva percentuale di invalidità permanente da riconoscere alla vittima, perché ha affermato di dover sottrarre dalla percentuale definitiva di invalidità riconosciuta dal CTU. (60%) la quota che era da ricondurre alle conseguenze della caduta originaria che aveva determinato il ricovero in ospedale (15%). Ciò non risponde ai criteri enunciati in casi simili avendo liquidato il danno riconoscendo una somma per il primo e secondo anno e un’ulteriore somma per i cinque anni successivi, posto che il danneggiato è venuto a mancare sei anni e nove mesi dopo la lesione.

L’intervento della Cassazione

Ciò detto, venendo alla coerenza della tabella milanese, la Cassazione ripercorre le decisioni che hanno riconosciuto alle tabelle milanesi applicazione sul territorio nazionale proprio per garantire l’uguaglianza di trattamento di situazioni uguali, con conseguente rispetto del principio di equità. Gli Ermellini fanno riferimento allordinanza n. 41933 del 2021, riguardante proprio il c.d. danno intermittente o danno da premorienza, con un orientamento che la decisione a commento conferma integralmente.

Una delle premesse da cui muove la tabella milanese 2018 è quella che “il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell’evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi. Questa premessa non può essere condivisa, in quanto in contrasto con la logica, il diritto e la medicina legale.

Sul piano logico, non ha senso ipotizzare che un danno possa “decrescere” nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, “permanente”. Sul piano giuridico, l’idea che il danno permanente alla salute possa diminuire nel tempo non appare corretta perché il danno biologico permanente è una rinuncia permanente. Rispetto ad essa, il decorso del tempo può, in teoria, attutire la sofferenza causata da quella rinuncia, ma non consente comunque di recuperare quanto perduto. Sul piano della medicina legale la affermazione è scorretta, proprio perché “permanenti” sono definiti in medicina legale quei postumi che residuano alla cessazione dello stato di malattia e sono perciò caratterizzati da una condizione di stabilità nel tempo.

Queste criticità conducono a risultati iniqui sul piano della liquidazione, come può vedersi facendo un confronto tra il sistema di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente che le tabelle milanesi seguono per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, con quelle del danno da premorienza.

La tabella milanese non è non equa sul danno da premorienza

In altri termini, il danno già sopportato per un tempo certo (nel caso in esame, sette anni) non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento. I sette anni di sopravvivenza della vittima, col suo carico di invalidità, non possono essere liquidati con una somma minore rispetto ai medesimi sette anni vissuti da un’altra persona che, viceversa, sia sopravvissuta fino al termine del giudizio e sia morta, magari, molti anni dopo.

Ergo, l’applicazione delle tabelle milanesi per il danno c.d. da premorienza determina un risarcimento inferiore a quello che spetterebbe, a parità di condizioni, ad un soggetto rimasto in vita per tutta la durata del processo.

Ritiene la Suprema Corte, pertanto, che la tabella milanese sul danno da premorienza si dimostri non equa e, come tale, non possa costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno.

Appare preferibile, conclude la Cassazione, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell’età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio; rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell’ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell’umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell’equità.

Avv. Emanuela Foligno

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