Requisiti e valutazione della prova presuntiva

0
Requisiti-valutazione-prova-presuntiva

In tema di prova presuntiva il Giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti” (Corte di Cassazione, I civile, 22 novembre 2024, n. 30150).

La vicenda riguarda un fallimento, in seno al quale sono stati revocati una serie di atti notarili dispositivi di trasferimento immobiliare, in quanto in danno del creditore.

La relativa sentenza di appello è stata impugnata dalla Società assuntore del concordato Fallimentare del Fallimento.

La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non configurabile la consapevolezza in capo al terzo acquirente della lesività degli atti oggetto di revocatoria (antecedenti alla dichiarazione di fallimento), valorizzando, nel senso di escludere detta consapevolezza, le modalità di pagamento previste negli specifici atti impugnati.

In buona sostanza, la società ricorrente cerca di confutare un ragionamento indiziario svolto dalla Corte territoriale con altro ragionamento indiziario, oltretutto non sostenuto da regole di esperienza certe, o accertabili. Sostiene in sintesi la ricorrente che se il valore dei debiti accollati era inferiore al valore del bene, allora l’atto sarebbe stato di per sé lesivo per i creditori.

L’intervento della Cassazione

Sul punto la Cassazione ricorda il costante orientamento in tema di prova presuntiva secondo cui “il Giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”.
Laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cd. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi”.

La violazione dell’art. 2729 c.c.

La censura non è fondata perché vi è violazione dell’art. 2729 c.c., denunziabile in Cassazione, quando il Giudice di merito afferma che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero quando fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione, o concordanza, ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, e non anche quando la critica si concretizza nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali, o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (in tal senso Cass. n. 5279 del 26/02/2020).

Ed ancora, sempre secondo la società ricorrente, la Corte di Napoli avrebbe valorizzato isolati elementi di contenuto non preciso e non concordante ed avrebbe, invece, omesso di considerare altri elementi, di segno esattamente contrario. Anche questo ragionamento viene respinto perché finalizzato a un nuovo apprezzamento della prova indiziaria.

Conclusivamente, la Cassazione nel rigettare in toto l’impugnazione fa presente che la società ricorrente si è “dimenticata” di censurare le effettive rationes decidendi su cui poggia il provvedimento impugnato. La sentenza di appello aveva infatti affermato che doveva essere la curatela fallimentare a fornire la prova dei fatti costitutivi dell’azione di simulazione e nulla aveva invece provato sul punto.

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui