La surrogazione INAIL nel risarcimento dei danni da sinistro stradale non comporta un credito autonomo aggiuntivo rispetto a quello della vittima. La Cassazione chiarisce che le somme spettanti all’INAIL e al danneggiato concorrono nel limite del massimale assicurativo, evitando duplicazioni nel calcolo del danno. Con l’ordinanza n. 18280/2023, la Suprema Corte definisce le regole per il riparto del massimale assicurativo in presenza di indennizzi sociali e chiarisce i limiti del debito del responsabile civile.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18280/2023 (depositata il 20 novembre 2024), ha messo fine a un lungo contenzioso nato da un grave sinistro stradale avvenuto nel 2006. La pronuncia è di particolare interesse per il modo in cui affronta il calcolo del “surplus” (l’eccedenza rispetto al massimale) a carico del responsabile civile e il ruolo dell’INAIL nel riparto delle somme assicurate (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 29950 del 20 novembre 2024).
Il caso: un errore di calcolo “surreale”
Una vicenda processuale complessa, con diversi gradi di giudizio e una revocazione. Il punto nodale riguardava un macroscopico errore di calcolo commesso dalla Corte d’Appello in sede di rinvio: nel determinare il danno totale causato dal sinistro, i giudici avevano sommato, anziché sottrarre, il credito per danno biologico della vittima e quello azionato dall’INAIL in via di surrogazione.
Poiché l’INAIL, quando indennizza un lavoratore infortunato, si “sostituisce” parzialmente al danneggiato nel credito verso l’assicurazione, i due importi non sono separati ma rappresentano frazioni di un unico debito risarcitorio. Sommarli significava gonfiare artificialmente il danno globale, alterando il calcolo dell’eccedenza che il responsabile civile (l’assicurato) avrebbe dovuto pagare di tasca propria.
1. La posizione dell’INAIL nel riparto del massimale
Uno dei punti chiariti dalla Cassazione riguarda la partecipazione dell’INAIL al riparto del massimale. Il ricorrente sosteneva che il credito dell’INAIL dovesse essere escluso o postergato.
La Corte ha invece ribadito che:
- L’INAIL è postergato ai danneggiati solo per i crediti riguardanti danni non altrimenti risarciti (Art. 142 Cod. Ass.).
- Tuttavia, per le somme erogate a titolo di danno biologico permanente, l’INAIL agisce in parità con gli altri danneggiati, poiché tale voce di danno rientra pienamente nella sua copertura istituzionale.
2. Debito dell’assicurato e “Mala Gestio”
Il ricorrente lamentava che, se l’assicurazione avesse pagato subito, non vi sarebbe stata eccedenza rispetto al massimale. La Cassazione ha però rigettato la doglianza per due ragioni:
- Statuizione passata in giudicato: I giudici di merito avevano già escluso la “mala gestio” (mora colpevole) dell’assicuratore, e tale punto non era più discutibile.
- Calcolo del surplus: Senza mora dell’assicuratore, il danno da ritardo accumulato rimane a carico del responsabile civile solo per la quota che eccede il massimale, senza possibilità di cumulare rivalutazione e interessi in modo punitivo.
3. La validità dei Giudici Ausiliari
Il ricorso tentava di invalidare la sentenza anche su basi procedurali, contestando la presenza di un giudice onorario (ausiliario) nel collegio d’appello. La Cassazione ha respinto il motivo, ricordando che la Corte Costituzionale (sent. 41/2021) ha “salvato” gli effetti delle decisioni prese dai giudici ausiliari fino al 31 ottobre 2025, per garantire la continuità del sistema giudiziario durante la riforma della magistratura onoraria.
Conclusioni
Il ricorso è stato rigettato su tutti i fronti. La sentenza conferma che, in caso di sinistri con danni che superano il massimale assicurato:
- Il calcolo deve essere basato sul danno lordo, evitando duplicazioni tra vittima e INAIL.
- Il riparto del massimale deve essere proporzionale tra tutti i creditori aventi diritto.
- Il responsabile civile risponde illimitatamente per la quota che eccede il massimale, a meno che non venga provata la colpa dell’assicuratore nel ritardare i pagamenti.
Avv. Sabrina Caporale





