La posizione differente di dottrina e giurisprudenza per il danno da perdita parentale nei confronti degli affini della vittima (Tribunale di Lecce, Sez. I, Sentenza n. 634/2021 del 04/03/2021 – RG n. 4031/2018)
Il cognato della vittima del sinistro stradale, deceduta a 16 anni, cita a giudizio l’assicurazione del veicolo responsabile onde ottenere il risarcimento del danno da perdita parentale.
L’attore deduce di aver convissuto con il cognato fin da quando questi era in fasce e di essersene occupato come un padre, in quanto il padre naturale del ragazzo aveva abbandonato la famiglia facendo perdere ogni sua traccia.
L’attore, in sostanza, lamenta che la morte del cognato gli ha procurato un grave danno non patrimoniale e agisce in giudizio contro la Compagnia Assicuratrice del veicolo responsabile, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito.
La causa viene istruita con interrogatorio formale e prova testimoniale e trattenuta in decisione.
Il Tribunale osserva che sul tema del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, invocato da soggetti differenti dai tradizionali componenti della famiglia nucleare, sussiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità e di merito.
Vi sono orientamenti più restrittivi che negano categoricamente che possa aversi il risarcimento del danno a persone estranee rispetto al nucleo familiare, orientamenti mediani che richiedono la prova della convivenza ai fini del risarcimento ed orientamenti maggiormente permissivi che riconoscono il risarcimento anche in caso di mancanza di convivenza.
La Suprema Corte (Cass. Civ., sez. 3, n. 4253/2012), afferma che “il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell’art. 2 Cost.”.
Invece, in altra pronunzia (n.21230/2016), “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione, proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la società naturale, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. famiglia nucleare, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Orbene, osserva il Tribunale, se nel caso della perdita di un figlio, di un padre o del coniuge il danno è presunto (con presunzione che potrebbe comunque superarsi, ove si dimostri che il vincolo affettivo era venuto meno prima della morte del congiunto), nel caso di rapporti di parentela o affinità esterni rispetto alla composizione della famiglia nucleare la prova deve essere più rigorosa.
Pacifico che la convivenza non è elemento indispensabile, nel caso della perdita del cognato non potrà ritenersi che un danno sia presumibile, ma non può neppure escludersi che venga reciso quel rapporto familiare che è tutelato dalla Costituzione.
E’ necessario, pertanto, analizzare il caso concreto e accertare l’esistenza di un effettivo rapporto parentale suscettibile di essere equiparato a quello dei componenti della famiglia nucleare, anche se con un danno più modesto.
Il Tribunale ritiene condivisibile l’orientamento che inquadra la convivenza come requisito individuante un particolare legame affettivo, ma non unico elemento dirimente, sul quale possa basarsi il riconoscimento del presupposto risarcitorio, in quanto le mutate relazioni sociali hanno ormai superato anche la famiglia nucleare.
Del resto, la casistica riguardante le dinamiche relazionali della famiglia presenta una galoppante evoluzione verso modalità di coniugio e di genitorialità basata sulla distanza fisica fra marito e moglie, fra padri, madri e figli e fra questi ed i parenti, distanza che spesso intercorre perfino fra nazioni diverse, senza con ciò intaccare il vincolo di solidarietà e la comunione di vita e di affetti che governano le relazioni parentali e che rappresentano il valore fondante della tutela garantita dalla Carta Costituzionale e dalle fonti internazionali e comunitarie.
Inoltre, la relazione allegata alle Tabelle del Tribunale di Milano prevede che non vi sia un minimo garantito e sottolinea l’importanza, per il giudice di merito, di valutare ogni elemento utile, al fine di garantire che il danno risarcito corrisponda a quello realmente patito.
Orbene, l’attore si è preso cura del cognato – più giovane di lui di ben 19 anni – fin dalla nascita di questi, convivendo anche con lo stesso e il suo nucleo familiare dal 2010 fino al giugno del 2015 (pochi mesi prima della morte, avvenuta nel settembre del 2015).
La madre della vittima, donna sola e con tre figli, era costretta a svolgere numerosi lavori ed era spesso assente da casa, per cui erano l’attore e sua moglie ad occuparsi della vittima, a portarlo a scuola e ad andare a prenderlo, a seguire gli incontri scuola-famiglia, etc.
In particolare, la maestra presso la scuola d’infanzia della vittima ha dichiarato in sede testimoniale: “Sono stata insegnante della scuola dell’infanzia per 3 anni …. Sono venuta a conoscenza della sua morte successivamente al sinistro del 20.09.2015. È vero che la vittima, a causa della separazione dei suoi genitori naturali è stato cresciuto dalla sorella e dall’attore in quanto la madre lavorava. Il padre naturale del minore non l’ho mai visto. A scuola venivano a prenderlo l’attore, altre volte la sorella e la madre raramente. Preciso che la madre lo accompagnava di mattina qualche volta e solitamente l’attore e la sorella. Ricordo che in occasione della festa del papà… poiché io dovevo per forza consegnare il lavoretto, lo stesso lavoro è stato consegnato all’attore come se fosse il padre. Confermo che la figura paterna per il minore non c’era ed è stata rappresentata dall’attore. Questo posso dire in quanto nell’ambito dell’attività scolastica l’attore rappresentava il padre. Questo posso dire poiché l’attore accompagnava e prendeva da scuola la vittima, era sempre presente durante gli incontri con i genitori e anche durante le feste che organizzavamo. L’attore era presente anche ai compleanni del minore e ogni volta che la vittima chiedesse dei genitori, veniva sempre l’attore che svolgeva le veci del padre. Per i tre anni che Giorgio ha frequentato la scuola dell’infanzia, la vittima era trattata come un figlio dall’attore”.
La madre della vittima ha dichiarato: “È vero che mio figlio è stato accudito sin dalla nascita dalla sorella e dal marito, in quanto io ero costretta a lavorare ed il padre naturale si era allontanato da casa senza lasciare traccia. È vero che la figura paterna per il minore è stata rappresentata dall’attore essendo stato da lui cresciuto sin dalla nascita. Preciso che l’attore lo lavava, lo vestiva come se fosse suo figlio sin da subito. Confermo le foto che mi vengono esibite e contenute nel fascicolo attoreo. È vero che l’attore era sempre presente in tutti i momenti più importanti della crescita di mio figlio ovvero durante le festività e i compleanni come attestano le foto, convivendo con lui e accudendolo costantemente sia di giorno che di notte. Preciso che l’attore dal primo momento in cui si è fidanzato con mia figlia è venuto a vivere da noi … È vero che l’attore ogni giorno accompagnava e prendeva da scuola Giorgio in quanto io lavoravo. È vero che l’attore si è sempre presentato in luogo del padre ed era sempre presente a tutti gli incontri scuola – famiglia che riguardavano la vittima ed era solito svolgere le veci del padre ogni qualvolta ve ne fosse bisogno. Gli voleva un gran bene tanto che, dopo essersi sposato con mia figlia, l’attore fece una camera per la vittima nella nuova abitazione. È vero che l’attore ha convissuto con la vittima dal 25.06.2010, data in cui ha portato la residenza presso la mia abitazione. Ha anche convissuto precedentemente con noi pur avendo la residenza in un altro luogo. Per l’attore la vittima era come un figlio e lo è tutt’ora e veniva trattato al pari dei figli naturali. Ha sofferto e soffre molto ancora e ogni volta che gli si chiede quanti figli ha lui risponde: “ne avevo tre!”.
Oltre alle prove testimoniali, si aggiungono la prova documentale fornita da parte attrice, attestante i periodi di convivenza, e la prova fotografica attestante la condivisione di numerosi momenti tra i due cognati.
Proprio le fotografie in atti dimostrano che l’attore ha visto crescere il cognato, ha condiviso con lui i vari momenti della sua quotidianità e si è presentato come una figura paterna durante l’infanzia del bambino. Il rapporto è rimasto intatto anche quando l’attore ha avuto figli propri, tanto che vi sono diverse foto che riproducono tutti i bambini insieme.
Per tali e tante ragioni il Tribunale ritiene provata l’esistenza di un rapporto parentale giuridicamente rilevante che è stato leso per effetto del sinistro stradale che ha causato la morte dell’adolescente.
Per la liquidazione vengono prese a riferimento le Tabelle milanesi e considerata la modesta differenza di età tra l’attore e la vittima, il rapporto liquidabile è simile a quello che legale un fratello maggiore e quello minore.
Il rapporto può considerarsi un ibrido tra quello di genitorialità e quello fraterno e viene liquidato l’importo di euro 80.000,00.
In conclusione, il Tribunale di Lecce, condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore dell’attore della somma di euro 80.000,00, oltre spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno
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