Non viene prontamente diagnosticata la polmonite virale bilaterale sia da parte del medico di base che dalla Guardia medica, conducendo la paziente al decesso (Tribunale di Verbania, Sentenza n. 62/2021 del 03/03/2021 – RG n. 844/2018)
La madre e il fratello della paziente deceduta citano a giudizio l’Asl onde vederne accertata la responsabilità per la morte della paziente e ottenere il conseguente risarcimento del danno.
Gli attori deducono:
- in data 2/11/2009, la paziente “persona caratterizzata da riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 41% a causa deficit mentale lieve (QI 62)”che viveva con la madre alcolista ed era assistita dai Servizi Sociali – si recava presso l’ambulatorio del proprio medico di famiglia in quanto lamentava da circa un giorno faringodinia, tosse con febbre (38°C) ed astenia; il medico le prescriveva terapia antibiotica (Zimox 1 g x 2/die per 6 giorni) ed antipiretica (Tachipirina al bisogno), poi regolarmente praticata;
- nei giorni successivi, il grado morboso si aggravava (incremento della temperatura, inappetenza, astenia, dispnea e tosse insistente); conseguentemente, nella serata del 5/11/2009, alle ore 21.00, veniva chiesto l’intervento del Servizio di Guardia Medica di Domodossola;
- a seguito della chiamata, alle ore 21.30, il Medico si recava al domicilio della paziente, la visitava con una certa accuratezza, le diagnosticava una “sospetta sindrome influenzale + sindrome ansiosa” e le prescriveva 5 gocce di ansiolitici “Bromazepam” senza inviarla al Pronto Soccorso in quanto le condizioni della paziente non erano gravi ma si trattava di un semplice stato influenzale”;
- nella notte tra il 5/11/2009 e il 6/11/2009, la paziente continuava ad accusare uno stato di intenso malessere con persistenza agitazione, sicché, attorno alle ore 8.30 del 06/11 /2009 , la madre contattava telefonicamente il Medico di Base, segnalandogli le gravi condizioni della figlia e chiedendogli l’effettuazione di una visita domiciliare stante l’impossibilità della paziente di spostarsi dalla propria abitazione;
- il Medico di famiglia ribadiva che si trattava di semplice influenza e che comunque non avrebbe potuto effettuare alcuna visita domiciliare in quanto era lui stesso influenzato ed inoltre erano presenti in ambulatorio cinque pazienti che attendevano di essere visitati ; riferiva altresì che avrebbe prescritto delle gocce per l’ansia e di mandare qualcuno in studio per ritirare la ricetta ;
- nelle giornate del 7/11 /2009 e 8/11/2009 il quadro clinico della paziente si manteneva stabile nella sua gravità;
- alle ore 18.30 dell’8/11/2009 la donna beveva una spremuta di arancia ed era ancora allettata; verso le 20,00 la madre non sentendola più lamentarsi entrava in camera della figlia, trovandola inanimata e a bocca aperta.
La causa del decesso veniva individuata in una polmonite virale bilaterale.
Il processo penale, iscritto contro ignoti, veniva archiviato dal Gip-Tribunale di Verbania.
Gli attori, in sostanza, sostengono che il decesso della congiunta andrebbe ascritto al comportamento colposo dei sanitari ed in particolare:
- alla condotta del Medico di Guardia, il quale in occasione della visita domiciliare del 5/11/2009, avrebbe effettuato un inadeguato esame del torace non accorgendosi dei sintomi caratteristici della polmonite virale (sicuramente presenti stante la gravità e diffusione del quadro infiammatorio), atteso che una più accurata ascoltazione del torace ed una più diligente valutazione dei sintomi lamentati dalla paziente in occasione della visita del 5/11/2009 avrebbero certamente dovuto indurre il Medico a disporre l’immediata ospedalizzazione;
- alla condotta del Medico di base, il quale, in data 6/11/2009, omise di effettuare la visita domiciliare richiestagli e non garantì la propria sostituzione (in violazione degli obblighi del medico di base disciplinati dal Ccnl – cfr. doc. 28 fasc. att.) ; tale visita, se fosse stata effettuata, avrebbe condotto alla ospedalizzazione della donna e a una diagnosi certa di polmonite virale, consentendo così la tempestiva adozione dei più idonei trattamenti terapeutici ” .
La causa viene istruita mediante CTU Medico-Legale.
Preliminarmente il Tribunale osserva, in punto di onere della prova, che occorre distinguere tra: i danni lamentati dagli attori iure hereditatis (danno catastrofale patito dalla paziente , il cui diritto al risarcimento viene acquisito dalla paziente e poi trasmesso agli eredi); i danni lamentati dagli attori iure proprio (in qualità di madre e fratello della vittima ), i quali si collocano nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, atteso che tra i familiari della vittima e l’Asl non c’è nessun contratto.
Dalla CTU emerge che:
“- in data 2/11/2009 , il quadro clinico della donna era quello di una virosi respiratoria stagionale, esordita con un banale quadro faringo -tracheitico ( non è chiaro se vi fosse o meno la febbre, atteso che il Medico di base e la sua segretaria, in sede di SIT lo hanno negato, mentre la madre della paziente ha dichiarato che era presente una febbre modesta;
– in quella data, il Medico di base riceveva nel suo studio la donna e, dinanzi al suddetto quadro clinico, decideva di prescriverle un trattamento antibiotico con Amoxicillina;
– trattatasi di “antibiotico della famiglia delle penicilline orali, ancora molto utilizzato nelle infezioni delle alte vie aeree (ma che, utilizzato non in associazione con inibitori delle – lattamasi, risulta resistente ai più comuni batteri delle infezioni respiratorie nel 30% dei casi). Va ricordato, comunque, che tale trattamento antibiotico (come qualunque altro) contribuisce esclusivamente a combattere la sovrapposizione batterica che spesso si associa alle infezioni virali delle alte vie aeree, ma non ha alcuna efficacia diretta sul virus”;
– nei due giorni successivi, la patologia della donna si orientava verso un franco quadro influenzale, caratterizzato da tosse ed iperpiressia ; in data 4/11/2009 l’assistente sociale si recava a casa, la tranquillizzava, le diceva di prendere i farmaci e di chiamare all’occorrenza la guarda medica;
– in data 5/11/2009, il medico di Guardia Medica visitava la donna , la quale presentava iperpiressia (40° C), che il medico attribuiva ad una forma influenzale (anche alla luce dell’epidemia influenzale in corso in quei giorni) – in questo momento il quadro clinico ” non evidenziava sintomi di complicazioni: alla visita, infatti, non si riportava la presenza di cianosi (ossia il colorito lievemente blu delle labbra, che allarma qualunque medico poiché indica la presenza di insufficienza respiratoria), non vi era evidenza di addensamenti polmonari (l’obiettività toracica rilevata alla visita non permette di rilevare ciò) e non vi era dispnea (ossia affaticamento respiratorio, associato ad aumento della frequenza degli atti respiratori stessi) “;
– in data 6/11/2009 , veniva contattato il medico di famiglia richiedendo una visita domiciliare – in questo momento la febbre della paziente era diminuita (38° C), ma la sensazione di malessere e l’impegno respiratorio erano aumentati ;
– il medico di base non effettuava alcuna visita domiciliare;
– in data 7/11/2009, anche se la febbre era ulteriormente scesa, la paziente risultava molto impegnata dal punto di vista respiratorio: in particolare , la madre , in sede di SIT, ha affermato che la figlia era completamente inappetente e aveva tosse continua, che si accentuava stendendosi a letto, trattasi di sintomi ” altamente suggestivi della presenza di un edema polmonare che, nelle ore successive, si concretizzò in un franco quadro di ARDS;
– come ha confermato l’autopsia , il quadro di edema polmonare non cardiogeno da polmonite virale (probabilmente dovuta all’azione citopatogena diretta dello stesso virus influenzale ), nelle prime ore della se rata del 8/11/2009, conduceva alla morte.”
I CTU, sulla base di tale ricostruzione del quadro clinico, hanno escluso la sussistenza del nesso di causa materiale tra le allegate omissioni del Medico di Base e del Medico di Guardia medica e la morte della donna, non essendo possibile stabilire con certezza o ragionevole probabilità quale beneficio avrebbe potuto arrecare alla paziente una diversa condotta dei Medici.
Nello specifico: “riguardo la Guardia Medica, non vi è prova che una più accurata ascoltazione del torace ed una più diligente valutazione dei sintomi lamentati dalla paziente in occasione della visita del 5/11/2009, avrebbe condotto ad ospedalizzare immediatamente la donna: è poco credibile che, al momento della visita del 5/11/2009, vi fosse già una polmonite in corso, al contrario, è molto probabile che l’edema polmonare non cardiogeno fosse assente in data 5/11/2009; in secondo luogo, anche se ipotizzassimo che in quel momento già vi fosse una polmonite in corso non vi è prova che ciò avrebbe dovuto condurre alla ospedalizzazione della paziente “.
E, riguardo al Medico di Base: “è possibile affermare che l’effettuazione della visita domiciliare, richiesta in data 6/11/2009, avrebbe, con ragionevole probabilità, condotto all’ ospedalizzazione della paziente, la quale sarebbe stata probabilmente ricoverata in ambiente intensivistico, tuttavia non vi è prova che tale ricovero avrebbe evitato, con ragionevole probabilità, la morte; al contrario, “la rapidità con cui e evoluto il quadro di ARDS e la presenza di complicazioni sistemiche, come la CID (coagulazione intravascolare disseminata), oltre all’impossibilita di ricorrere all’ECMO, avrebbero comunque determinato una probabilità di decesso della paziente non inferiore al 75% dei casi “…..”In conclusione, può affermarsi che, anche se il Medico di base avesse visitato la paziente dopo la chiamata del 6/11/2009 e l’avesse conseguentemente ospedalizzata, la donna non avrebbe comunque avuto ragionevoli probabilità di sopravvivenza, atteso che, con una probabilità del 75%, sarebbe comunque deceduta. Pertanto, deve escludersi che l’omissione del Medico abbia causato la morte della paziente” …… .” se la paziente fosse stata visitata e immediatamente ospedalizzata, ci sarebbero state delle chance di sopravvivenza per la stessa. In altri termini, l’omessa ospedalizzazione ha privato la donna della possibilità di battersi per un possibile esito favorevole dell’evolversi della malattia. Tale possibilità perduta deve ritenersi seria e apprezzabile nella misura del 25%“.
Alla luce di ciò, il danno risarcibile è unicamente il danno da perdita di chance: iure successionis, il danno patito dalla paziente per la perdita di chance di guarire e sopravvivere; iure proprio, il danno patito dai congiunti per la perdita della chance di continuare a godere del rapporto parentale .
Ciò posto, il Tribunale ritiene congruo liquidare complessivamente euro 5.000,00.
In conclusione, il Tribunale condanna l’Azienda sanitaria a pagare agli attori a titolo di danno jure hereditatis da perdita di chance di sopravvivenza la somma complessiva di euro 5.488,11.
Condanna, altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.298,55.
Le spese di CTU vengono poste pari quota al 50% tra le parti.
Avv. Emanuela Foligno
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