La donna agiva in giudizio per ottenere il giusto risarcimento dei danni fisici subiti a causa del sinistro (trauma alla spalla destra, al ginocchio destro e rachide lombare con deformità del corpo D11)
Con atto di citazione ritualmente notificato la proprietaria e conducente della Ford Focus evocava in giudizio il proprietario del veicolo antagonista Fiat Punto e la rispettiva Compagnia assicuratrice per sentirli condannare al giusto risarcimento dei danni fisici patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 09.03.2014.
La stessa deduce che:
- mentre si trovava alla guida del proprio autoveicolo veniva violentemente tamponata dalla vettura Fiat Punto e che per effetto dell’urto, la vettura dell’attrice finiva la sua corsa contro lo spigolo di una cappella votiva presente sulla località;
- di aver subito, a seguito dell’urto, danni patrimoniali e non patrimoniali e riportato lesioni personali tant’è che veniva trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Borgosesia.
In particolare, l’autovettura subiva un danno patrimoniale di euro 20.576,79, come da fattura n. 2008 dell’11.11.2014, mentre l’attrice medesima riportava lesioni personali diagnosticate in trauma distorsivo rachide cervicale e trauma spalla destra, ginocchio destro e rachide lombare da tamponamento, con prognosi di giorni 10 salvo complicazioni, con prescrizione di collare ortopedico per giorni 7 e riposo a letto per 10 giorni.
E ancora deduce che:
- in data 20.03.2014, a seguito di un controllo ortopedico traumatologico le veniva consigliato l’utilizzo del collare ancora per 6-8 ore al giorno per una settimana;
- di essersi sottoposta, atteso l’esito del l’esame radiologico effettuato in data 09.03.2014, sempre in data 20.3.2015 a Rx colonna dorsale e colonna lombo sacrale e a TC mirata D 10 e D11 che confermava la deformità corpo D11;
- che veniva dunque consigliato l’uso, per 15 giorni, di busto in stoffa e stecche con chiusura di velcro;
- di aver successivamente effettuato visita medico legale che accertava la presenza di un trauma contusivo-distorsivo rachide cervicale ed esiti di trauma spalla destra e colonna dorso-lombare e determinava una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10; – inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15; – inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20; – riduzione della validità psico-fisica (danno biologico) quantificabile in due -tre punti percentuali.
Si costituisce in giudizio la Compagnia eccependo la dinamica del sinistro e i consistenti danni materiali lamentati al veicolo Ford Focus.
La convenuta contesta anche le lamentate lesione fisiche e la loro compatibilità con l’evento descritto.
Allo scopo evidenzia che, già in regime di P.S,. il Sanitario, a fronte di RX, annotava: “occasionale reperto di irregolarità del corpo vertebrale di D11, non sicuramente riferibile a lesione traumatica in atto”, di talché la deformità del corpo vertebrale D11 non può considerarsi conseguenza diretta del sinistro stradale.
Preliminarmente il Tribunale di Novara (Sez. I civile, Sentenza n. 155/2021 del 03/03/2021 RG n. 1809/2016) evidenzia che, secondo le regole generali in punto di ripartizione dell’onere della prova, colui che agisce in giudizio per il risarcimento dei danni patiti in seguito a sinistro stradale, ha l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata: la condotta dolosa o colposa dell’agente , le conseguenze che ne sono scaturite, il nesso di causalità tra fatto e conseguenze dannose.
La documentazione prodotta ed in particolare il verbale di constatazione amichevole di sinistri, nonché la confessione resa dal conducente della Fiat Punto in sede di interrogatorio formale comprovano la responsabilità esclusiva ed assorbente dello stesso nella causazione del sinistro.
In sede di interrogatorio formale, il convenuto dichiarava che, in data 09.03.2014 alle ore 21,00 circa, la Focus veniva tamponata dalla vettura Fiata Punto che, per effetto dell’urto, la vettura dell’attrice finiva la sua corsa contro lo spigolo di una cappella votiva presente sulla strada nel punto corrispondente all’impatto.
Riguardo al modulo CAI, il Tribunale sottolinea come la Suprema Corte abbia affermato che “la valenza processuale del modulo di contestazione amichevole di incidente è una questione controversa nell’ambito del contenzioso di responsabilità civile automobilistica”.
A livello normativo, la disciplina rilevante è l’art. 143 co. 2 cod. ass., il quale prevede che: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso “.
Ciò posto, la CTU espletata in corso di causa ha rilevato che “l’autovettura Ford Focus come si evince dal modulo di constatazione amichevole in atti, dalla stima di danno a firma dei periti dell’Assicurazione, dalla fattura della Nuova Assauto Group Spa e dalle fotografie allegate ai fascicoli di causa, presenta due distinti danneggiamenti: il primo sulla parte posteriore destra ad opera dell’autovettura Fiat Punto (urto primario) ed il secondo, per urto contro manufatto cementizio (Chiesa), localizzato nella parte anteriore (urto secondario) . La dinamica riferita è caratterizzata da urto da tergo dell’autovettura Fiat Punto ad opera della Ford Focus, con conseguente spinta in avanti e verso sinistra di quest’ultima contro il muro della Chiesa posta all’angolo tra la via Rossini e la via San Rocco . I reciproci danni riportati dai due veicoli coinvolti (urto diretto: parte anteriore sinistra FIAT Punto contro parte posteriore destra FORD Focus; urto secondario: parte frontale FORD Focus contro muro Chiesa), certificati nelle immagini fotografiche in atti, risultano oggettivamente compatibili “sia rispetto ai due veicoli sia rispetto alla dinamica esposta”. Dalle informazioni ricavabili dalla lettura degli atti di causa, presa visione dei fotogrammi riproducenti i danni dei veicoli Ford Focus e Fiat Punto, tenuto conto della dinamica in atti, dello stato dei luoghi nel suo complesso e degli enunciati danneggi amenti alla Chiesa ubicata lungo la via Rossini il fatto incidentale si verificava nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al sub 1.1. e con le modalità descritte al sub 1.2 “. Specificatamente : “Il giorno 09 marzo 2014, alle ore 21,00, si verificava il fatto incidentale per cui è causa, nel quale rimanevano coinvolti i veicoli: a) autovettura Ford Focus di proprietà e condotta dall’attrice; b) autovettura Fiat Punto condotta dal convenuto. Il fatto in sintesi : il convenuto alla guida dell’autovettura Fiat Punto, percorreva via Rossini in direzione della periferia quando pervenuto all’intersezione con via San Rocco urtava a tergo l’autovettura Ford Focus che precedeva nello stesso senso di marcia ed aveva rallentato la marcia per svoltare a sinistra su detta via San Rocco; per effetto di tale urto la Ford Focus veniva sospinta in avanti verso sinistra e, fuori controllo, impattava con il prospetto frontale contro il muro della Chiesa posta all’angolo tra le citate vie”.
Le medesime risultanze sono emerse dalle prove testimoniali e dal materiale documentale e fotografico prodotto in giudizio.
Ne deriva la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro.
Per quanto riguarda le lesioni fisiche subite dall’attrice, la CTU ha evidenziato che “la documentazione sanitaria visionata consente di affermare che, nell’incidente automobilistico occorsole il 09.03.2014, l’attrice riportava “trauma distorsivo del rachide cervicale con contusione alla spalla destra, al rachide dorso-lombare e al ginocchio destro. L’incidente de quo inoltre, fu caratterizzato da un tamponamento particolarmente violento produttivo di duplice collisione, posteriore e anteriore, che determinò un “colpo di frusta”, con ripercussioni sul rachide in toto, a causa dell’impatto dell’auto contro l’ostacolo fisso, rappresentato dal muro della Chiesa. L’evento lesivo ebbe sicuramente una marcata efficienza vulnerante, come concretamente dimostrato dalla netta riduzione della fisiologica lordosi cervicale, comprovata dall’esame radiografico eseguito nell’immediatezza dell’evento traumatico e dalla dorso-lombalgia, anch’essa riscontrata all’arrivo in pronto soccorso. Trattandosi di soggetto con preesistenze artrosiche a livello della colonna dorsale, capaci di assurgere a concausa di menomazione, il trauma da contraccolpo agì con effetto di slatentizzare una sintomatologia algica in quel distretto vertebrale, precedentemente assente, che richiese un protrarsi delle cure farmacologiche e fisioterapiche. La dinamica dell’infortunio testé descritta è tale da conferire piena attendibilità anche al criterio modale del nesso causale giuridico materiale tra le lesioni riportate e l’evento lesivo, secondo un meccanismo da contraccolpo. Acquistano un valore sostanziale anche il criterio cronologico e della continuità fenomenica e di sindrome a ponte i postumi algo-disfunzionali a carico della colonna dorso-lombare, sempre menzionati nelle varie occasioni di visita. Stante la tipologia e la durata dei trattamenti terapeutici effettuati, può ritenersi congruo il riconoscimento di una temporanea inabilità biologica di giorni 20 (venti) con valore parziale al 50% e di giorni 2 5 (venticinque) al 25%. I postumi delle lesioni sopra descritte sono da considerarsi ormai da tempo stabilizzati in una lieve sintomatologia algo-disfunzionale post -distorsiva cervicale, congiunta ad altrettanto tipica dorso-lombalgia soggettivamente riferita, ma verosimile in rapporto alla tipologia della lesività di fatto patita. Per contro, la lesività contusiva a carico della spalla e del ginocchio destro è evoluta in restitutio ad integrum. La dinamica dell’infortunio descritta in precedenza è tale da conferire piena attendibilità anche al criterio modale del nesso causale giuridico materiale tra le lesioni riportate e l’evento lesivo, secondo un meccanismo da contraccolpo. Acquistano un valore sostanziale anche il criterio cronologico e della continuità fenomenica e di sindrome a ponte i postumi algo-disfunzionali a carico della colonna dorso-lombare, sempre menzionati nelle varie occasioni di visita. La sintomatologia soggettivamente riferita a carico della colonna dorso-lombare, risulta verosimile in rapporto alla tipologia della lesività di fatto patita dal periziando. L’entità di tali sintomi, non esclusivamente o prevalentemente soggettiva, è concretamente suffragata da riscontri radiologici richiamati in precedenza, che danno ragione dell’amplificazione degli stessi ad opera di preesistenze artrosiche a livello del rachide dorsale, nonché della necessità delle protratte prestazioni diagnostico-terapeutiche di cui in anamnesi. Esaminate le tabelle di riferimento (Ronchi et al. 2015), il danno biologico permanente è valutabile nella misura del 1%. Le spese mediche documentate ammontano ad euro 118,45, relative all’acquisto di farmaci, per i controlli clinici e strumentali nell’immediata fase post-traumatica e, in quella successiva . Trattasi di spese congrue ed aderenti alle necessità del caso. Non sono da prevedersi spese future”.
Ergo, il Tribunale ritiene equo liquidare a tale titolo l’importo di euro 692,13, oltre a euro 771,71 per ITT. Complessivamente il danno non patrimoniale viene liquidato dunque in euro 1.463,84.
A titolo di danno emergente viene riconosciuta la somma pari a euro 118,45 per spese mediche ritenute pertinenti e congrue dal CTU.
Per quanto concerne i danni materiali alla Ford Focus la CTU ha rilevato che “atteso il tempo trascorso dalla data di accadimento del sinistro ad oggi, la mancata conservazione degli elementi danneggiati e sostituiti sull’autovettura Ford Focus, l’assenza di documentazione fotografica attestante il ciclo di riparazione a cui è stata sottoposta detta autovettura e la mancanza di uno specifico listino prezzi risalente alla data del sinistro, risulta infattibile procedere ad una stima analitica dei “costi per il ripristino dell’auto Ford Focus”; ne discende, quindi, che non ci si può esprimere anche sulla “congruità dei costi esposti nella fattura prodotta in atti secondo i prezzi correnti sul mercato per materiali e manodopera”.
Viene osservato che risulta depositata la stima tecnica a firma dei Periti della Compagnia assicuratrice che certificavano un importo di danno provvisorio pari a euro 16.397,23; in detta relazione viene precisato, alle “osservazioni” in calce all’elaborato, che si tratta di una “valutazione sommaria prima dello smontaggio con riserva sui prezzi e sui ricambi e per ulteriori danni da verificare seguendo la riparazione che non è ancora iniziata”.
Tale documento, così come redatto, non può essere preso a riferimento per un contraddittorio in quanto i medesimi Periti dell’assicurazione non seguivano l’iter di riparazione del veicolo in esame.
Il proprietario di un veicolo incidentato, affinché venga risarcito delle spese sostenute per la riparazione del mezzo, ha l’onere di dimostrare l’entità del danno e degli esborsi eseguiti.
Pur risultando dalla documentazione i danni rilevabili da un riscontro visivo, tale indicazione non appare sufficiente ai fini della effettiva descrizione dei danni subiti e, pertanto, a dimostrare l’entità del danno patito e la necessità degli interventi così come previsti e richiesti dall’attore .
A tal fine non potrà soccorrere neppure la fattura versata in atti in mancanza di ulteriori elementi che permettano di verificare – in modo apprezzabile – la compatibilità dei danni occorsi con la dinamica dell’incidente e l’effettiva necessità degli interventi prospettati, compresa l’eventuale esistenza di altri danni preesistenti al sinistro stesso.
Per tali ragioni, viene preso come riferimento l’importo di euro 16.397,23, seppure parziale, riconosciuto dai Periti dell’assicurazione.
In conclusione, il Tribunale di Novara, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice, a titolo di danno non patrimoniale di euro 1.463,84; a titolo di danno patrimoniale-danno emergente -, euro 118,45 e euro 16.397,23.
Condanna inoltre i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avv. Emanuela Foligno
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