Danno differenziale o maggior danno? Tutti d’accordo su come valutarlo

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Non esiste differenza tra danno differenziale e maggior danno; è il medesimo concetto che il medico legale deve ben motivare quando fa le sue valutazioni. Quattro esperti a confronto da seguire con attenzione

Il webinar del 14 Maggio ha visto il confronto tra 4 relatori di eccezione, tra cui un ottimo Giurista, l’avv. Mazzucchiello del foro di Napoli, oltre che al sottoscritto e ai colleghi Giovanni Liguori e Luigi Mastroroberto, che stranamente sono concordi sul significato di danno differenziale, come sono concordi nel ricordare che l’ottimo Consigliere Rossetti poteva evitare di entrare “fino in fondo” su tale tematica ben nota ai “bravi medici legali”.

Novanta minuti di confronto che hanno ben approfondito la tematica sconfessando alcuni punti della sentenza del Consigliere Rossetti, il quale, comunque, la sintetizza bene.

Il punto che ci sembra più contraddittorio è quello in cui l’illustre Consigliere parla di più “100” per poi contraddirsi nella valutazione del giudizio controfattuale: da una prima esatta definizione passa ad un’altra inesatta dove si rifà sempre alla persona sana (per maggior chiarezza si allega la sentenza).

Se si concorda appieno sulla sintesi dei principi giuridici sul danno differenziale, non si concorda sul fatto che una persona con preesistenti menomazioni che peggiorano gli esiti del nuovo fatto illecito debba subire una riduzione del risarcimento.

In verità è solo un gioco di parole sul danno differenziale: la sentenza in astratto è criticabile ma non in concreto.

A patto però che la valorizzazione del maggior danno venga fatta dal medico legale che dovrà valutare, in un soggetto con preesistenze biologiche, SOLO il danno biologico che il soggetto (non sano) già aveva e sottrarlo a quello globale accertato al momento della visita peritale.

Complesso? No solo per medici legali!

Ascoltate il webinar live che è molto interessante e tecnicamente apprezzabile. Su tale argomento pubblicherò prossimamente una mia riflessione tratta dal corso per CTU e CTP dell’Accademia della Medicina Legale.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

SCARICA QUI LA SENTENZA DEL CONSIGLIERE ROSSETTI

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