Danno esistenziale: deve essere provato e non presunto

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Il danno esistenziale, per poter essere risarcito, deve essere concretamente provato dal lavoratore…

…quest’ultimo, in particolare, deve dimostrare il complessivo peggioramento della qualità della sua vita  nelle relazioni umane e in famiglia e, pertanto, non è configurabile un danno implicito nella mancanza di lavoro ma spetta all’interessato allegare precisi elementi di fatto e fornire la prova del danno, anche avvalendosi di presunzioni.
In tal senso hanno deciso gli Ermellini nella sentenza n. 18596 depositata il 26 luglio 2017, che si uniforma a quanto già affermato dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, nella decisione n. 6572 del 24 marzo 2006.

I fatti

Un dipendente delle Poste, addetto al recapito della corrispondenza, conviene in giudizio la società datrice di lavoro contestando il rifiuto della stessa a riammetterlo in servizio, dopo aver subito un infortunio, a seguito del quale veniva adibito a mansioni diverse rispetto a quelle espletate prima.
Il datore di lavoro, ossia Poste Italiane, sostiene, invece, l’impossibilità di adibirlo ad altra mansione in virtù del fatto che il medico legale aveva stabilito che il lavoratore avrebbe dovuto limitare l’uso degli arti superiori , per tale motivo, lo stesso non poteva neanche svolgere la sua attività allo sportello.
La Corte territoriale accoglieva le ragioni del lavoratore e Poste Italiane propone ricorso per cassazione.

L’obbligo di repechage

La Cassazione osserva che “a fronte della richiesta del lavoratore di essere assegnato a mansioni diverse per inidoneità sopravvenuta alle mansioni originarie, è a carico del datore di lavoro l’onere di provare la indisponibilità di altre posizioni lavorative di utile collocazione (compatibili con le condizioni di salute del lavoratore) senza che tale onere sia in alcun modo condizionato dalla previa allegazione di posizioni specifiche esistenti in azienda, posizioni che il lavoratore non è tenuto a conoscere e che potrebbero, in ipotesi, anche essere estranee alla sua sfera di conoscibilità. In tal senso può essere utilmente richiamata, per identità di ratio, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2016, n. 20436) formatasi in tema di ripartizione degli oneri di allegazione e prova della impossibilità di repechage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
Nè tanto meno secondo gli Ermellini può ravvisarsi un onere del lavoratore di contestare in causa la inidoneità, assunta dal datore di lavoro, rispetto alle mansioni disponibili poiché tale onere riguarda i fatti storici, che rientrano nella sfera di conoscibilità della parte onerata a contestarli, e non i giudizi, quale quello di inidoneità alle mansioni.

Il danno esistenziale

Il danno esistenziale è generalmente inteso come il pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore ma oggettivamente accertabile, che alteri le abitudini di vita e gli assetti relazionali di un soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Secondo la giurisprudenza il danno esistenziale non costituisce un’autonoma categoria di danno ma rappresenta un criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale.
Nel caso de quo il ricorrente ha censurato la sentenza per avere dato atto della inadeguatezza del criterio tabellare utilizzato dal giudice di prime cure per quantificare il danno. La Corte territoriale ha confermato comunque la liquidazione nonostante le conclusioni del CTU del secondo grado, che aveva accertato la concorrenza causale di un fatto non imputabile al datore di lavoro, ossia l’infortunio lavorativo, ed inoltre ha ridotto le percentuali di inabilità temporanea riconosciute dal consulente nominato nel primo grado.
Gli Ermellini ritengono che tale motivo di ricorso sia fondato e osservano che la liquidazione equitativa della componente esistenziale del danno alla persona presuppone la allegazione in concreto e la prova da parte del lavoratore del complessivo peggioramento della qualità della vita, sul piano delle relazioni umane e del contesto familiare e, pertanto, non è configurabile un danno implicito nella mancanza di lavoro ma spetta all’interessato allegare precisi elementi di fatto e fornire la prova del danno, anche avvalendosi di presunzioni (cfr. Cass., sez. lav., 25/08/2014, n. 18207).
Da ciò discende che la Corte di territoriale, affermando che la componente esistenziale del danno non patrimoniale si configura come danno presunto, di cui il lavoratore non deve fornire la prova concreta, non si è attenuta all’indicato principio di diritto.

La decisione della Cassazione

Secondo la Suprema Corte, quindi, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, perché provveda ad nuovo accertamento del danno, immune dal vizio di diritto evidenziato.

Avv. Maria Teresa De Luca

 
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