Il percorso riabilitativo del danneggiato ha messo a dura prova anche i genitori che hanno dovuto trascurare le loro attività lavorative e di vita quotidiana per accudire il figlio (Tribunale di Pisa, sentenza n. 15/2021 del 5 gennaio 2021)

La vicenda trae origine da un sinistro stradale la cui vittima riporta un danno estetico di natura permanente e cita, unitamente ai suoi genitori, il proprietario e l’Assicurazione del veicolo responsabile.

La causa viene istruita con prove testimoniali e CTU Medico-legale.

I convenuti a giudizio non contestano la responsabilità del sinistro che avveniva allorquando il conducente della Lancia Y, giunto all’intersezione svoltava a sinistra omettendo di dare la dovuta precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto di marcia e urtava violentemente il motociclo Piaggio del danneggiato.

Il Tribunale, previa ineccepibile panoramica sull’evoluzione giurisprudenziale del danno non patrimoniale, pone in evidenza che il danneggiato all’epoca del sinistro, avvenuto nel 2015, aveva 17 anni.

A causa del sinistro, infatti, il danneggiato si è astenuto dalla frequentazione scolastica e dall’attività sportiva, nonché dalla frequentazione nel tempo libero degli amici.

Oltre a ciò l’attore lamenta anche il danno estetico (naso, denti e presenza di cicatrici) e un notevole peggioramento della vita di relazione.

In particolare l’attore deduce che giocava a calcio nella Giovanile Fucecchio categoria allievi ed ha smesso di giocare a causa del sinistro e che i suoi ex compagni di squadra, nel frattempo progrediti, giocano in varie squadre semi-professionstiche o amatoriali dove percepiscono dei rimborsi spese.

Inoltre, a seguito del sinistro l’attore non ha potuto frequentare per 3 mesi la scuola superiore ed ha ricominciato a frequentare le lezioni soltanto a fine marzo e per recuperare il tempo perduto e non venire bocciato ha frequentato ripetizioni private e studiato con enormi sacrifici riuscendo a fine anno a venire promosso.

La CTU ha accertato che a seguito del sinistro l’attore riportava “frattura chiusa delle ossa nasali, frattura del seno mascellare bilaterale, ferite multiple al volto, frattura coronale degli incisivi (11, 22, 31, 41), avulsione traumatica del 21, cervicalgia post traumatica, frattura dell’apice testa perone arto inf. Dx…I postumi odierni, soggettivi ed obiettivamente rilevabili evidenziati all’obiettività sono in nesso diretto con il trauma de quo e consistono in sindrome algo-disfunzionale del naso, del seno mascellare bilateralmente e dell’apparato dentario, sindrome algo-disfunzionale del collo e del ginocchio dx. Permane altresì ipoacusia percettiva a sin. ” …….” il danno biologico permanente è pari al 16 %, con 35 giorni di invalidità temporanea assoluta, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75 %, 25 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Le spese mediche congrue sostenute ammontano ad euro 2.838,78 (compresa la ricevuta del dott. Caruso per la relazione medico -legale)”.

Riguardo alle spese odontoiatriche, sostenute e future, il CTU ha quantificato nel corso del tempo la somma di euro 64.000,00 (di cui euro 14.000 già sostenuta ed euro 50.000 nel corso degli anni), oltre alla componente del danno estetico permanente al viso.

Preso atto di tali conclusioni, il Tribunale attraverso le Tabelle milanesi, dà atto che per un danno ad un minore di 17 anni del 16 %, è previsto un minimo di euro 54.924,00 ed un massimo di euro 78.541,00 e ritiene di liquidare la misura massima, addivenendosi all’importo complessivo di euro 153.904,28, da cui vanno detratti gli acconti ricevuto dalla Assicurazione.

Riguardo la richiesta risarcitoria di danno riflesso svolta dai genitori il Tribunale osserva che una recente decisione della Suprema Corte (7748/2020) ha precisato che il pregiudizio sofferto dai familiari non è un danno riflesso, ma bensì diretto e può essere di natura patrimoniale e non patrimoniale.

Tale danno subito dai congiunti del macroleso è risarcibile anche quando i pregiudizi non consistono in un totale sconvolgimento delle abitudini di vita.

Ebbene, dalle prove testimoniali è emerso che i genitori dell’attore durante il periodo della malattia del figlio hanno quasi completamente annullato la loro vita lavorativa e sociale.

La madre ha accudito il figlio per 5 notti all’ospedale durante il ricovero ospedaliero, a casa lo ha accudito per 2 mesi cessando di recarsi a lavoro in quanto il figlio necessitava di cure mediche ed assistenza anche per l’espletamento dei propri bisogni primari.

Il padre è stato costretto a lavorare anche il sabato e la domenica per recuperare il tempo perso. Il percorso riabilitativo del danneggiato è stato lungo e sofferente e ha messo a dura prova anche i genitori, che hanno dovuto trascurare le loro attività lavorative e di vita quotidiana per accudire il figlio.

Per tali ragioni il Tribunale riconosce a ciascun genitore l’importo di euro 10.000,00.

In conclusione i convenuti, proprietario del veicolo Lancia Y, in solido con la Compagnia assicuratrice, vengono condannati al pagamento della somma di euro 94.369,53, oltre complessivi euro 20.000,00 per i genitori, oltre alle spese di lite, di CTU e di CTP.

Avv. Emanuela Foligno

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