Danno non patrimoniale, il ddl all’esame della Camera

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Il testo prevede che la liquidazione del danno sarà determinata dal Giudice in base ad apposite tabelle che verranno allegate alle disposizioni per l’attuazione del codice

Introdurre nuovi elementi legislativi in materia di danno non patrimoniale. Questo l’obiettivo del disegno di legge recante “modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale”.
Il ddl, approdato nei giorni scorsi all’esame dell’aula di Palazzo Montecitorio, nasce dalla considerazione che la disciplina riguardante la quantificazione dei danni non patrimoniali, è, allo stato, non omogenea e lasciata “quasi totalmente, alla discrezionalità dei giudici”, determinando una sostanziale disparità di trattamento. La Corte di Cassazione peraltro ha più volte sottolineato la necessità di fare affidamento a indici tabellari come parametri unitari a cui fare riferimento per il risarcimento del danno non patrimoniale a livello nazionale.
Il testo pertanto si propone di realizzare una base normativa più avanzata e “rispondente al moderno concetto giurisprudenziale di tale specifico danno alla persona” e, “fornire in maniera omogenea ed esaustiva i necessari parametri per la quantificazione, in sede giudiziaria, del risarcimento dello stesso”.
In realtà il provvedimento, dopo l’esame delle Commissioni parlamentari competenti, arriva in aula menomato di gran parte del suo contenuto. Sono state, ad esempio, respinte le modifiche richieste al codice civile in materia di danno non patrimoniale, che auspicavano l’introduzione degli artt. 2059-bis e 2059-ter, rispettivamente dedicati alla determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute e da lesione di altri diritti.
La novità più rilevante riguarda l’introduzione delle disposizioni attuative del nuovo art. 84-bis, relativo alla “liquidazione del danno non patrimoniale”. La norma, prevede che “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica e il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare sono liquidati dal giudice, con valutazione equitativa” in base ad apposite tabelle che verranno allegate alle disposizioni per l’attuazione del codice.
Gli importi indicati nelle tabelle dovranno essere poi aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat. L’ammontare del danno così liquidato potrà essere aumentato dal giudice in misura non superiore al 50% con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Le disposizioni si applicherebbero a tutti i casi in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima

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