Legittimo il diritto ad ottenere dal padre biologico il mantenimento e il risarcimento per il danno non patrimoniale subito

Risarcito il danno non patrimoniale per lesione esistenziale e patrimoniale a una donna che scopre la vera identità del proprio padre biologico.

La particolare e delicata vicenda è stata affrontata dalla Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, Ordinanza n. 9497/2019) e tratta del risarcimento del danno chiesto da una donna al padre biologico dopo l’accertamento giudiziale della paternità.

I Giudici di merito riconoscono alla donna il diritto al mantenimento e il risarcimento per danno non patrimoniale di € 30 mila.

La donna scopriva quando era adolescente che l’uomo da lei creduto il padre in realtà non era il suo genitore biologico e, unitamente alla madre, si rivolgeva all’autorità giudiziale per l’accertamento di paternità nei confronti del padre biologico.

Il giudizio si concludeva con l’accertamento della paternità nei confronti del padre, il diritto a ricevere a titolo di contributo al mantenimento dal padre l’importo mensile di 1.500 e il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in trentamila euro.

L’uomo impugna in Cassazione la decisione della Corte d’Appello.

Gli Ermellini rigettano il ricorso e confermano la sentenza della Corte d’Appello.

Viene ritenuta sussistente la “lesione esistenziale” riportata dalla donna.

A questo proposito, viene richiamato il pregiudizio costituito dalla “grave carenza di ordine affettivo e di calore familiare” vissuta, e non rileva l’esistenza di un “padre legittimo”.

In particolare viene ribadito che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma può integrare gli estremi dell’illecito civile, qualora cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e può dar luogo ad un’azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.

Ne consegue che il danno non patrimoniale, specie quello cd. esistenziale, consistente nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto è configurabile nel caso esaminato per essersi, in concreto, sconvolta l’esistenza della ricorrente.

Avv. Emanuela Foligno

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