L’emendamento che prevede lo sconto agli automobilisti virtuosi è la novità in campo assicurativo introdotta dal Senato nel DDL concorrenza che ha destato maggior attenzione. Eppure, altri emendamenti che interessano il settore RCA rischiano di avere conseguenze ben più importanti per gli assicurati/danneggiati. Il patrocinatore stragiudiziale Umberto Coccia le ha illustrate a «Responsabile Civile»

Il DDL concorrenza, che include norme che modificano anche il mondo assicurativo, in particolar modo quello della RCAuto, è da diverso tempo in discussione alle Camere del Parlamento.

All’esito dell’approvazione in Senato di alcuni emendamenti, i media si sono concentrati sulle novità che riguardano le nuove modalità di profilazione tariffaria. E’ noto che le tariffe assicurative vengono impostate in base alle probabilità di accadimento dell’evento assicurato. E in ambito di RCAuto non si può non tener conto del territorio e dei dati storici che lo riguardano. E’ così che oramai da anni si denuncia un costo elevatissimo per l’assicurazione dei veicoli a motore nel Mezzogiorno, dove, però, si verifica anche il maggior numero di sinistri. Che, di riflesso, si tramutano in maggior spesa per la compagnia assicurativa, tanto in termini di costi di gestione che di risarcimenti. Ci si domandava quindi se fosse corretto spalmare tali costi sull’intero territorio nazionale, ribaltando i maggior costi anche ai cittadini delle province meno sinistrose, oppure mantenere le differenze tra Nord e Sud.

L’emendamento approvato al Senato, vuole essere una via di mezzo. Conserviamo disparità di tariffazione in base alle provincie di residenza, ma premiamo coloro i quali, pur risiedendo in esse, mantengono comportamenti virtuosi. Chi non ha causato incidenti negli ultimi 4 anni potrà pertanto usufruire di sconti tariffari.

Mentre i titoloni dei giornali annunciano lo scontro interno al PD sull’approvato emendamento (atteso che lo scontro all’interno del PD faccia ancora notizia) poca attenzione viene data ad un altro emendamento sui cui invece è bene riflettere.

Chiunque subirà un sinistro stradale avrà l’obbligo di effettuare la relativa denuncia alla propria compagnia entro 3 giorni, indicando in quella sede e solo in quella sede, i nominativi degli eventuali testi oculari. Diversamente non potrà più chiamarli a deporre nel corso di un eventuale e successivo processo. E ciò a prescindere dal fatto che il danneggiato ne non sia, in prima battuta, riuscito a recuperare i nomi. Il che significa, a conti fatti, che verrebbe a mancare la prova della responsabilità del sinistro.

Mettiamo un attimo tra parentesi quanto sopra e concentriamoci per un attimo su questa recente conferma della Corte di Cassazione:

“questa Corte ha affermato che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole dei sinistro ma ciò può estendersi in generale alla confessione del danneggiante, resa dal responsabile del danno proprietario dei veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litísconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice. Cass, Sentenza n. 12257 del 25/05/2007 ;N. 13019 dei 2006 , N. 9520 dei 2007 , N. 10304 del 2007”

Adesso proviamo a immaginare, che il DDL passi così com’è, e cosa potrebbe accadere alla maggior parte dei cittadini italiani. Incidente d’auto banale. Un lieve tamponamento al semaforo rosso. I conducenti scendono per constatare i reciproci danni. Il tamponante si scusa. Ammette la propria responsabilità dichiarandosi di essersi distratto e disponibile a prendersi la colpa. Firma la constatazione amichevole o una dichiarazione con l’ammissione delle proprie colpe.

Chi si preoccuperebbe di rintracciare dei testimoni in questo caso? Chi si preoccuperebbe di indicarli nell’immediatezza alla propria compagnia assicurativa?

Per fortuna la nuova norma interessa solo i sinistri con soli danni a cose!

Lascio ai lettori l’opportunità di trarre le opportune conclusioni. E magari tra qualche giorno discuteremo delle registrazioni della scatola nera come piena prova in giudizio della dinamica del sinistro!

Umberto Coccia

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