La misura, prevista dal decreto cura Italia per far fronte alla chiusura delle scuole a causa dell’emergenza Coronavirus, potrà essere chiesta per un periodo continuativo o frazionato da entrambi i genitori

Un congedo parentale straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile. E’ una della misure previste dal decreto cura Italia, varato dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus e nello specifico, alla chiusura delle scuole. Le disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

L’Inps ha spiegato che i genitori dipendenti che hanno abbiano già fatto richiesta e, a partire dalla data del 5 marzo, abbiano già in corso un periodo di congedo parentale ordinario non devono presentare una nuova domanda. Anche i genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale non devono presentare domanda.

I genitori che finora non l’hanno chiesto e vogliono chiederlo, invece, devono farlo con la procedura di domanda di congedo parentale già in uso (all’Inps e all’azienda) mentre i genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale devono presentare domanda all’Inps utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine di marzo. I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro.

Il congedo straordinario prevede il pagamento dell’indennità pari al 50% della retribuzione e la copertura della contribuzione figurativa. Il congedo sarà retroattivo e si potrà chiedere a partire dal 5 marzo, data di chiusura degli Istituti scolatici in tutto il Paese.

Il congedo potrà essere chiesto per un periodo continuativo o frazionato da entrambi i genitori entro un limite massimo complessivo di 15 giorni. Non sarà conteggiato nel limite massimo previsto per il congedo parentale per la cura dei figli fino a 12 anni, ovvero sei mesi per ogni genitore con un limite complessivo di 11 se il padre ne utilizza almeno tre.

L’ indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Possono chiedere alternativamente il congedo entrambi i genitori purché l’altro genitori lavori e non sia disoccupato, senza lavoro o beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito come ad esempio cassa integrazione, Naspi o reddito di cittadinanza per le quali al momento, viste le regole contro la diffusione del contagio, non è prevista alcuna attivazione nella ricerca del lavoro.

Se si hanno figli disabili non si applica il limite di età se il figlio frequenta la scuola o è normalmente ospitato in un centro diurno. Se si hanno figli tra i 12 e i 16 anni si può chiedere il congedo senza riconoscimento dell’indennità né della contribuzione figurativa sempre che l’altro genitore lavori e non sia disoccupato o destinatario di strumenti di sostegno al reddito. Le stesse norme valgono per i genitori affidatari.

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