E non sarebbe la prima volta negli ultimi anni: oltre al danno biologico differenziale la Cassazione ha “ripreso” la medicina legale anche trattando della c.d. complicanza

Un’idea del danno biologico differenziale? Partiamo dalle seguenti riflessioni del Cons. Marco Rossetti nella sent. 28986/19:

“…il sistema della legge (gli artt. 40 e 41 c.p. da un lato, l’art. 1223 c.c. dall’altro) impone la distinzione tra l’imputazione causale dell’evento di danno e la successiva indagine volta all’individuazione e quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli…”.

“…Se la preesistenza ha concausato la lesione iniziale dell’integrità psicofisica (come nel caso di scuola dell’emofiliaco cui venga inflitta una minuscola ferita), di essa non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente…”.

“…Ma la causalità giuridica va accertata col criterio controfattuale: vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l’infortunio non si fosse verificato…”

“…La stima del danno alla salute avviene, per convenzione, immaginando che sia pari a “100” la “validità” (o “efficienza sociale”, o “salute” tout court che dir si voglia) d’una persona sana, e misurando rispetto a questo “benchmark” la perdita causata dai postumi residuati al sinistro.
Il grado di invalidità permanente dunque – è bene sottolinearlo sin d’ora – non è il danno, ma è solo l’unità di misura del danno. E’ la mensura, non il mensuratum…”.

“…Chi, invece, avendo già un ginocchio anchilosato in posizione sfavorevole, subisca l’anchilosi anche dell’altro, potrà patire conseguenze ben diverse a seconda che sia giovane od anziano, dinamico o sedentario, ipocondriaco od esuberante; se vive solo od in compagnia, se ha parenti o no; se ha dovuto rinunciare ad attività realizzatrici della sua personalità, oppure no. Egli avrà dunque una validità antesinistro (il “suo” 100%) non comparabile con quella degli altri individui, ed è rispetto a tale concreta validità, e non a calcoli astratti, che andrà determinata l’effettiva incidenza del danno alla salute…”.

“…In conclusione, l’accertamento del danno alla salute in presenza di postumi permanenti anteriori all’infortunio, i quali siano in rapporto di concorrenza con i danni permanenti causati da quest’ultimo, richiede al medico-legale di valutare innanzitutto il grado di invalidità permanente obiettivo e complessivo presentato dalla vittima, senza alcuna variazione in aumento od in diminuzione della misura standard suggerita dai barème medico-legali, e senza applicazione di alcuna formula proporzionale. Gli richiederà poi, come si dirà tra breve, di quantificare in punti percentuali, il grado di invalidità permanente della vittima prima dell’infortunio, e fornire al giudice queste due indicazioni…”.

“…Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, in considerazione della delicatezza e novità del tema trattato…”.

Ma questo lo sapevamo tutti!

Ma allora perchè “abbiamo” costretto la Corte a darci la sveglia?

Che il danno biologico sia una valutazione della disfunzionalità e che il medico legale debba valutarne l’entità in relazione al fatto illecito era concetto già chiaro 10000 anni fa.

Il danno biologico differenziale è quello legato al fatto illecito e va risarcito nella sua interezza in quanto causa di maggiore “disfunzionalità” rispetto alla preesistente condizione biopatologica.

E’ evidente che il medico legale deve fornire al Giudice due valori di danno biologico, uno relativo al momento della visita peritale (totale con preesistenze) e l’altro prima del fatto illecito (solo preesistenze), o anche, nel caso di malpractice medica, il valore del danno biologico atteso e quello accertato durante la visita peritale.

Perchè una lezione magistrale dalla Cassazione? Forse perchè il ctu medico legale è stato poco chiaro nella relazione o era solo un ammonimento ai ricorrenti avvocati che hanno mal letto le relazioni dei propri fiduciari medico legali?

Insomma l’eccellente Cons. Marco Rossetti, a parere del sottoscritto, ha solo illuminato una via che la buona medicina legale già aveva nel proprio database, ma che la superficialità di molti, negli anni, aveva oscurato.

La seguente mia riflessione tocca altro aspetto rilevante medico legale.

Forse alla base dei frequenti errori dei consulenti tecnici nel valorizzare il c.d. maggior danno biologico è dovuta alle sempre più complete tabelle della invalidità permanente?

Si ritiene che le tabelle, da un lato, non fanno altro che raggrinzire il cervello del medico legale e, dall’altro, causano la svendita di una professione, quella medico legale, che ritengo di élite e propria di coloro che hanno talento e arte nel valutare le menomazioni psico-fisiche.

Riflettete gente e che la vanità non superi l’intelletto!

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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