Dall’Inps le prime istruzioni su requisiti e modalità di richiesta del contributo previsto dal decreto cura Italia per far fronte alla sospensione delle attività didattiche nella scuole

Il decreto cura Italia, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, ha previsto la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, a valere per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.  

Il bonus, nello specifico, spetta ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020, così come in caso di adozione e affido preadottivo. Il limite dei 12 anni è invece escluso in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il contributo è erogato mediante il libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, ai lavoratori dipendenti privati, i lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, nonché i lavoratori autonomi (iscritti e non all’INPS).

Possono fruire del bonus anche i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, in particolare: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tali soggetti, il bonus è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche; l’importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.

Il bonus per servizi di baby-sitting non è invece fruibile se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito; o ancora se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

Il bonus per servizi di baby-sitting – come specificato dall’Inps – è cumulabile sia con i giorni di permesso retribuito per legge 104 – così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile) – sia con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave. 

La domanda potrà essere presentata avvalendosi della modulistica ufficiale che sarà messa a disposizione dall’INPS entro la prima settimana di aprile a seguito dell’implementazione informatica in corso, con le seguenti modalità: online, tramite la sezione “Servizi online” del portale www.inps.it; contattando il contact center integrato dell’Istituto (numero verde 803.164 da rete fissa o 06 164.164 da rete mobile); recandosi presso un Patronato

Al fine di consentire l’erogazione del contributo, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali – “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.

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