Rilasciata la procedura di acquisizione delle domande per l’assegno di natalità in favore dei figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

Lo scorso 14 febbraio, con la circolare n. 26 l’Inps ha comunicato che l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) è esteso a ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino.

Inoltre la prestazione, istituita con la legge n. 190/2014, è stata estesa con criterio “universalistico” e ricalcolata in base a nuove soglie di ISEE ed è stata riconosciuta una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo.

Nelle scorse ore, con il messaggio 11 marzo 2020, n. 1099  l’Istituto ha reso noto che è stata rilasciata la procedura di acquisizione delle domande per il contributo.

Nello specifico, la domanda di assegno deve essere inoltrata dagli aventi diritto esclusivamente in via telematica, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.

Nel caso di nascite gemellari o adozioni plurime e contestuali è necessario presentare una domanda per ogni figlio nato o adottato. È necessario essere in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto, SPID di livello 2 o superiore, una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

Gli interessati, se in possesso di PIN, possono fare domanda anche tramite Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 oppure da telefono cellulare il numero 06 164 164 a pagamento. Le domande, infine, possono essere inviate anche tramite i Patronati.

Per i nati/adottati/in affidamento preadottivo nel 2019 (e anche nel 2017, nel caso in cui nel 2020 venga presentata domanda per un evento del 2017, sia pure per il periodo residuo), è possibile inoltrare domanda purché, al momento della sua presentazione, l’utente sia in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000,00 euro, oltre naturalmente agli requisiti previsti dalla legge.

Per i nati/adottati/in affidamento preadottivo nel 2020, è possibile presentare la domanda anche in assenza di un ISEE minorenni in corso di validità (ad esempio in caso di DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.).

In questo caso, il richiedente dovrà indicare di essere consapevole che, in assenza di ISEE, potrà essere riconosciuto solo l’importo minimo dell’assegno (sempre che risultino sussistenti tutti gli altri requisiti e salva l’ipotesi di un’eventuale integrazione dell’importo a seguito della successiva presentazione dell’ISEE).

Pertanto, nel caso in cui il richiedente presenti domanda di assegno in assenza di ISEE valido e non sia quindi possibile individuare la fascia ISEE di riferimento, la prestazione viene erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo.

Nel caso di presentazione di ISEE in data successiva alla domanda di assegno di natalità, l’importo dell’assegno verrà integrato nella misura dovuta per la fascia ISEE di riferimento a partire dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

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