La normativa prevede, tra le principali novità, l’opzione del ‘patto marciano’, che consente al finanziatore di acquisire l’immobile in caso di mancato pagamento di 18 rate da parte del consumatore
Inadempimento, trasparenza, consapevolezza del cliente. Sono alcuni dei principali aspetti su cui interviene il decreto legislativo n. 72/2016, altrimenti noto come ‘decreto mutui’, entrato in vigore lo scorso 1 novembre.
Tra le principali novità vi è la possibilità per il finanziatore e il consumatore di inserire nel contratto il ‘patto marciano’. Tale opzione prevede che in caso di mancato pagamento da parte del consumatore di 18 rate mensili del mutuo, il debito possa essere estinto mediante l’acquisizione da parte del finanziatore dell’immobile in garanzia senza passare dal tribunale. Al cliente, anche se moroso, spetterà invece l’eventuale eccedenza tra la cifra ricavata dalla vendita dell’immobile e l’importo residuo del debito. Affinché tale opzione si concretizzi occorrerà tuttavia attendere il decreto attuativo previsto per la fine del 2016.
Il decreto dispone poi una maggior chiarezza e trasparenza circa le condizioni relative ai mutui. Gli annunci pubblicitari devono essere chiari, corretti e non ingannevoli e anche le informazioni fornite al consumatore devono essere sempre chiare e comprensibili. I servizi di consulenza, nel fornire raccomandazioni sulle operazioni di credito, devono tener conto di informazioni personali e finanziarie, nonché obiettivi e preferenze del cliente. Ai clienti, inoltre, vanno comunicati gli eventuali relativi compensi o i metodi con cui è possibile calcolarli.
Un altro strumento previsto dalla nuova normativa è il Pies, Prospetto informativo europeo standardizzato, introdotto nel nostro ordinamento a garanzia del consumatore. Il Pies, infatti, mira ad accrescere la consapevolezza del cliente mettendolo a conoscenza, mediante informazioni personalizzate, di tutte le variabili relative alla stipula di un contratto con un intermediario. Al consumatore spetta la comunicazione in ordine a preferenze ed esigenze, nonché alla propria situazione finanziaria. L’intermediario, dal canto suo, deve fornire informazioni circa i compensi percepiti e i rapporti contrattuali intrattenuti con altri finanziatori.
Se il finanziamento è in valuta estera, il consumatore può richiederne la conversione in valuta nazionale dietro pagamento di una commissione, purché il tasso di cambio al momento della conclusione del contratto sia pari almeno al 20%. Nel caso in cui l’oscillazione del cambio porti ad una modifica del valore del credito residuo superiore alla percentuale indicata, il finanziatore ha l’onere di darne tempestiva informazione al proprio cliente.
In caso di ipoteca a garanzia del finanziamento la valutazione degli immobili residenziali deve essere effettuata secondo standard affidabili; chi effettua la valutazione, in particolare, deve essere dotato di adeguata professionalità, oltre a essere indipendenti rispetto al soggetto che ha in carico la commercializzazione del servizio.




