In caso di difetto di convocazione all’assemblea, i condomini regolarmente convocati non possono impugnare la delibera condominiale, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica

Avevano agito in giudizio contro il proprio Condominio chiedendo che fosse dichiarata la nullità della delibera assembleare di riparto delle spese per il rifacimento del lastrico solare, per difetto di convocazione dei proprietari dei magazzini posti al piano terra dell’edificio.

L’istanza veniva accolta sia dal Tribunale che dalla Corte di appello. Il Giudice di secondo grado, in particolare,  osservava che la delibera in questione era annullabile e ravvisava l’interesse all’impugnazione, nel termine di trenta giorni, da parte di altri condomini.

Nel ricorrere per cassazione il Condominio eccepiva che il Collegio territoriale aveva ritenuto sussistente la legittimazione ad impugnare dei condomini dissenzienti in relazione ad un asserito difetto di convocazione di altri condomini. Trattandosi di ipotesi di annullabilità, invece, a detta dei ricorrenti, la legittimazione spetterebbe al condomino non convocato, ovvero l’unico ad avere interesse all’annullamento. Il condomino regolarmente convocato, invece, non potrebbe impugnare la decisione per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 10071/2020 ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento in quanto fondato.

Per gli Ermellini, il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica.

Una volta condiviso il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso.

L’interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell’assemblea, non può, infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell’atto, ovvero ad un’astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all’esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti: la delibera assembleare è annullabile sulla base del giudizio riservato al soggetto privato portatore di quella particolare esigenza di funzionalità dell’atto collegiale tutelata con la predisposta invalidità, esigenza che si muove al di fuori del complessivo rapporto atto-ordinamento.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

INFILTRAZIONI DI ACQUA: IL CONDOMINIO È RESPONSABILE E DEVE RISARCIRE I DANNI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui