Respinto il ricorso di un uomo condannato per diffamazione per aver affermato in una denuncia che la donna intratteneva una relazione extra coniugale con un altro uomo

Con la sentenza n. 13564/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un uomo condannato in sede di merito per i delitti di diffamazione ex art. 595, comma terzo, cod. pen. e di calunnia ex art. 368 cod. pen. in danno della moglie separata, commessi attraverso una denuncia in cui sosteneva che la donna intrattenesse una relazione extra-coniugale con un altro uomo.

Nell’impugnare la sentenza di secondo grado davanti ai Giudici del Palazzaccio, l’imputato denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dei reati e alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo degli stessi. A suo avviso la Corte territoriale, nel ripercorrere gli elementi sui quali aveva fondato la sua valutazione, relativi in realtà a reati separatamente giudicati, aveva omesso specificamente di argomentare in ordine ai reati contestati in relazione agli elementi costitutivi loro propri, omettendo fra l’altro di soffermarsi sulla configurabilità della lesione della reputazione della persona offesa.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto la doglianza generica e manifestamente infondata.

Il Giudice di secondo grado, infatti, nell’esaminare gli argomenti difensivi, alla luce della ricostruzione già fornita dal primo Giudice, aveva fornito puntuale motivazione in ordine all’infedeltà della versione fornita dall’imputato in merito alla dinamica delle vicende rappresentate nella sua denuncia, a fronte delle smentite rivenienti dalle dichiarazioni della persona offesa e dagli altri testi che avevano accreditato la versione di quest’ultima.

Dalla lettura delle due convergenti sentenze di merito risultava la concreta configurazione del delitto di calunnia, derivante dalla formulazione nei confronti della persona offesa di accuse prospettate in termini volutamente diversi da quanto accaduto realmente e dunque non spiegabili soggettivamente sulla base di diversi apprezzamenti del reale.

D’altro canto i Giudici di merito hanno inteso ravvisare anche il delitto di diffamazione aggravata, in ragione dell’ingiustificato addebito, mosso alla persona offesa sulla base di una sviata rappresentazione della vicenda, di intrattenere una relazione extra-coniugale con un altro uomo, “elemento intrinsecamente idoneo a vulnerare non l’opinione che la persona offesa ha di sé, bensì, oggettivamente, l’apprezzamento da parte della storicizzata comunità di riferimento del complesso dei valori e delle qualità che la vittima esprime, quale dinamica sintesi della sua dignità personale, apprezzamento cui si correla la lesione dell’altrui reputazione, che integra il delitto di diffamazione”.

La redazione giuridica

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