La Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità professionale del commercialista: chi predispone la dichiarazione dei redditi deve verificare che il cliente abbia tutti i documenti in regola, non solo inserire i dati forniti (Cass. Civile III Sezione ordinanza n. 3215 del 13 febbraio 2026).
Inciampare in un errore formale e vedersi negare un’agevolazione fiscale è l’incubo di ogni contribuente. Ma cosa succede se l’errore nasce da una mancata verifica del professionista che ci assiste? Con l’ordinanza n. 19812/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: il commercialista che compila la dichiarazione dei redditi non può limitarsi a fare “copia e incolla” dei dati forniti dal cliente, ma deve agire come un vero e proprio “filtro di legalità”.
Il caso: il bonus terremoto “fantasma”
La vicenda nasce dal contenzioso tra due contribuenti e il loro commercialista. I clienti avevano beneficiato di detrazioni fiscali per interventi edilizi post-terremoto, ma l’Agenzia delle Entrate aveva successivamente recuperato le somme, irrogando pesanti sanzioni. Il motivo? Mancavano alcune comunicazioni obbligatorie per legge (come quella di fine lavori).
Il professionista si era difeso sostenendo di aver ricevuto dai clienti solo un riepilogo delle spese e di non aver avuto l’incarico di gestire l’intera pratica burocratica dei lavori. La Corte d’Appello gli aveva dato ragione, ma la Cassazione ha ribaltato il verdetto.
Il commercialista non è un semplice “compilatore”
Secondo gli Ermellini, la responsabilità del commercialista (art. 1176, comma 2, c.c.) non si esaurisce nella corretta scrittura dei numeri nelle caselle.
Il professionista è tenuto a controllare che esistano i presupposti di legge per le detrazioni che sta inserendo. Anche se non ha gestito lui il cantiere, nel momento in cui firma la dichiarazione, deve accertarsi che il cliente abbia effettuato tutti gli adempimenti necessari (bonifici, comunicazioni, documenti tecnici).
In sintesi, il commercialista non può “chiudere gli occhi”: se inserisce una detrazione sapendo (o potendo sapere con l’ordinaria diligenza) che mancano i requisiti, risponde dei danni subiti dal cliente, ovvero le sanzioni e gli interessi pretesi dal Fisco.
Avv. Sabrina Caporale





