Il mancato deposito del ricorso introduttivo nel termine 30 giorni priva di conseguenze la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del c.t.u.

Il mancato deposito del ricorso introduttivo del giudizio entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico, nonché la definizione del giudizio con sentenza di inammissibilità del ricorso, privano di conseguenze le contestazioni mosse alle conclusioni del c.t.u. ai sensi del comma 4 dell’art. 445 bis del codice di procedura civile e consentono alla controparte di ottenere dal giudice dell’a.t.p.o. il decreto di omologazione delle stesse. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15290/2020 pronunciandosi sul ricorso di un contribuente nell’ambito di un contenzioso con l’Inps.

Il Tribunale, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato la decadenza dell’uomo dalla facoltà di proporre giudizio di merito.

Il Giudice – dopo aver rilevato che era decorso il termine fissato dal 4 comma della noram in questione, e che la ricorrente non aveva fatto seguire alla dichiarazione di dissenso rispetto all’esito della ctu  il deposito del ricorso ordinario nei tempi stabiliti dalla disposizione richiamata – aveva dichiarato la decadenza, solo provvedendo sulle spese del giudizio.

Nell’impugnare la decisione davanti ai Giudici di legittimità il ricorrente deduceva la violazione ed errata applicazione della normativa, per aver, il tribunale, erroneamente dichiarato la decadenza (con decreto denominato di archiviazione) dalla facoltà di proporre giudizio di merito senza disporre la omologa del requisito sanitario già accertato.

I Giudici Ermellini, sulla base del principio richiamato, hanno ritenuto fondato il motivo di doglianza, cassando il provvedimento dichiarativo della decadenza e rinviando la causa al tribunale, altro Giudice, per un nuovo esame del caso, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

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