Respinto il ricorso per cassazione basato sull’invocazione della nullità della CTU espletata in sede di merito per quantificare l’entità dell’indennizzo dovuto per l’espropriazione di un terreno

“La sentenza impugnata si basa largamente ed acriticamente su una consulenza tecnica che appare gravemente viziata al punto da dover essere ritenuta nulla”. E’ uno dei motivi di doglianza posto a base del ricorso per cassazione proposto nell’ambito di un contenzioso relativo alla quantificazione dell’indennità per l’espropriazione di un terreno per la realizzazione di una rotatoria stradale. Il motivo del contendere, nello specifico, era rappresentato dall’entità della liquidazione determinata dalla Corte di appello sulla base dell’espletata CTU, i cui esiti venivano contestati dagli attori davanti alla Suprema Corte, invocando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

I Giudici Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 15222/2020 hanno ritenuto il ricorso inammissibile.

L’art. 360, comma primo, del codice di procedura civile, come riformulato dall’art. 54 del decreto legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 13/2012, ha introdotto nell’ordinamento – rilevano dal Palazzaccio – un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ovvero che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Il mancato esame deve riguardare un vero e proprio fatto, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., cioè un fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive, oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

Nel caso in esame, il giudice, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, non si era limitato ad una acritica adesione alla consulenza tecnica, ma aveva dato una adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l’enunciazione dei criteri e degli elementi di valutazione specificamente seguiti. Da li la decisione di rigettare l’impugnazione.

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