Secondo la circolare dell’8 giugno del Ministero della Giustizia in materia di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati d’ufficio sono ammessi alla procedura di compensazione.

Sono ammessi alla procedura di compensazione dei debiti fiscali, di cui al d.m. 15 luglio 2016, anche i crediti che vengono liquidati a favore dei difensori di ufficio per le attività svolte nel processo penale.

Ciò potrà avvenire laddove questi non riescano a riscuoterli per irreperibilità del cliente. Oppure, dopo aver esperito senza esito positivo le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Ad affermarlo è la Circolare dell’8 giugno diramata dal Ministero della Giustizia in materia di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese.

Tale comunicazione si è resa necessaria in seguito a diverse segnalazioni giunte alla Direzione generale della giustizia civile.

Queste hanno messo in evidenza come presso alcuni Uffici giudiziari non venissero ammessi alla procedura di compensazione i crediti liquidati in favore dei difensori di ufficio per le attività svolte nell’ambito del processo penale.

Questo, in particolare, è avvenuto nelle ipotesi in cui “il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali” (art. 116 d.P.R. n. 115/2002), oppure qualora l’assistito sia “persona irreperibile” (art. 117 d.P.R. cit.).

Queste due norme, dichiara il Ministero, prevedono che, nelle ipotesi date, “L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio … sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84” (il quale, a sua volta, rimanda alla procedura di cui al successivo art. 170).

Sempre secondo la Circolare, occorre considerare quanto previsto dal d.m. 15 luglio 2016 (in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 778-780 della legge n. 208/2015).

Vale a dire la possibilità offerta agli avvocati di compensare eventuali crediti per spese, diritti e onorari sorti ai sensi degli artt. 82 e ss. del d.P.R. n. 115/2002, “in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione” ai sensi dell’art. 170 del medesimo decreto.

Questi crediti potranno essere compensati “con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA)”.

Ma non è tutto. Sarà anche possibile procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.

Il Ministero della Giustizia, infine, sostiene che non c’è ragione di dubitare che anche i crediti in esame, siccome “sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti” del citato testo unico, debbano essere ammessi alla procedura di compensazione in oggetto.

 

 

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