Respinto il ricorso di un legale sospeso dall’esercizio della professione per aver offerto difesa gratuita a una detenuta, trascurando e superando i colleghi designati

Aveva presentato un’offerta di difesa gratuita nell’eventuale processo di revisione  di una detenuta per un caso cha aveva attirato l’attenzione dei media. L’avvocato si era rivolto alla donna dichiarando di essere sensibile alla vicenda e di credere in lei.

In tal modo aveva violato il dovere di colleganza nei confronti dei difensori di fiducia. In particolare, non aveva rispettato gli artt. 19 e 22 del codice deontologico forense, compromettendo così il prestigio dell’Ordine. Per tali motivi  era stato sanzionato con la sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi.

Il legale aveva quindi impugnato la decisione davanti al Consiglio nazionale forense sostenendo di aver assunto tale iniziativa esclusivamente per motivi umanitari.

Inoltre dichiarava di aver formalizzato le proprie scuse, avendo chiarito l’equivoco con gli avvocati dell’interessata, con conseguente insussistenza dell’illecito contestato.

Il CNF, tuttavia, con la sentenza n. 69/2018 non ha ritenuto di accogliere le argomentazioni del legale sullo specifico motivo del ricorso. Per i Giudici, infatti,  appare evidente il disvalore della condotta dell’avvocato che, trascurando e superando i colleghi designati quali difensori, si rivolga ad un terzo prospettando interventi forse risolutivi a carattere gratuito.

Nel caso in esame il ricorrente aveva gettato sostanzialmente un’ombra sull’operato degli altri avvocati. senza aver ricevuto alcun mandato in proposito ma anzi sollecitandolo. Il tutto in assenza dei relativi presupposti.
Tale comportamento costituiva dunque un’indebita intrusione – con sostanziali intenti denigratori – in una pratica altrui.

“L’antinomia di un tale comportamento – si legge nella sentenza –  non può essere sottovalutata anche per i suoi effetti sul piano dell’immagine di una categoria i cui componenti paiono contendersi occasioni di visibilità se non di lavoro”

 

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