La ricorrente, accusata di diffamazione tramite Facebook, ipotizzava che la frase offensiva potesse essere stata scritta da terzi usando il suo nickname
Era accusata del reato di diffamazione tramite Facebook. Secondo l’accusa aveva diffuso, attraverso il popolare social network, un messaggio offensivo nei confronti di un Sindaco del Sud Italia. La donna, che all’epoca dei fatti svolgeva l’attività di sindacalista, era stata condannata dai giudici di merito.
La Corte d’Appello, in particolare, aveva ritenuto riferibili all’imputata le frasi lesive della reputazione del primo cittadino in base a due elementi: il messaggio proveniva da un profilo riportante il suo nome e cognome; la discussione del forum in cui era stato postato riguardava i diritti dei lavoratori del Comune, ovvero un argomento ritenuto di suo interesse.
La donna, che negava di aver scritto il post, aveva impugnato la sentenza di secondo grado davanti alla Suprema Corte di Cassazione. La ricorrente avanzava il dubbio che soggetti terzi avessero potuto utilizzare il suo nickname per inviare il messaggio sul forum di discussione.
In tal senso contestava che non fosse stato verificato l’indirizzo IP di provenienza del post. Tale accertamento, a suo avviso, poteva essere utile per verificare, quanto meno, il titolare della linea telefonica associata.
Peraltro l’IP originariamente individuato dalla parte civile, era risultato intestato al profilo Facebook di un altro sindacalista, sulla cui bacheca virtuale intervenivano numerosi utenti. Questi avrebbero potuto utilizzare il nickname dell’imputata. Mancava poi la prova fornita dai cosiddetti file di log, contenenti tempi e orari della connessione.
La ricorrente, infine, evidenziava di non conoscere né di aver avuto mai contatti con il Sindaco e sottolineava come l’attività sindacale svolta rientrasse in un ambito diverso da quello oggetto delle discussioni sul forum.
La Cassazione, V sezione penale, con la pronuncia n. 5352/2018 ha accolto le argomentazioni dell’imputata in quanto fondate, annullando con rinvio la sentenza impugnata. In particolare gli Ermellini hanno ritenuto che la Corte d’appello avesse fornito un’insufficiente motivazione rispetto alle contestazioni mosse dalla ricorrente.
Inoltre, secondo i Giudici del Palazzaccio, in secondo grado non sarebbe stato rispettato il criterio legale di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. La contestazione, in particolare, riguarda la convergenza, la concordanza e la precisione degli indizi posti a base della ritenuta responsabilità.
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