Confermata la pronuncia di condanna per il direttore di uno stabilimento, accusato del delitto di minaccia nei confronti di un suo dipendente, costretto a firmare le proprie dimissioni, pena il licenziamento
La vicenda
Il 29 marzo 2018 la Corte di appello di Ancona, ha dichiarato colpevole, il direttore di uno stabilimento aziendale, del delitto di violenza privata, commesso ai danni di un dipendente della compagine imprenditoriale, costretto a sottoscrivere una lettera di dimissioni dal lavoro.
Dall’istruttoria dibattimentale era emerso che quest’ultimo, nel corso di un’ interlocuzione con il caporeparto e con il direttore di stabilimento, originata da contestazioni relative al mancato funzionamento di uno strumento di lavoro, fosse stato indotto, contro la sua volontà, a firmare di suo pugno una dichiarazione di recesso dal contratto di lavoro stipulato con l’azienda: recesso di cui la parte datoriale aveva immediatamente preso atto.
In primo grado l’adito tribunale aveva qualificato il fatto come delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alla persona ed estorsione, ma la corte d’appello di Ancona aveva ritenuto di non poter condividere siffatta valutazione, non essendo la condotta contestata connotata dal dolo di far conseguire alla società un ingiusto profitto, posto che vi erano le condizioni per far ritenere quel dipendente non idoneo a svolgere le funzioni cui era stato adibito.
Siffatta decisione è stata confermata anche dai giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 25597/2019) i quali hanno ricordato che “l’idoneità della minaccia, costitutiva del delitto di violenza privata, sussiste in presenza di un’oggettiva riconoscibilità del male ingiusto, desumibile dalla situazione contingente, non rilevando l’improbabilità che il male prospettato si verifichi effettivamente.
Ebbene nel caso in esame, “l’oggettiva disparità di forze esistente tra il direttore dello stabilimento e il lavoratore dipendente, peraltro connotato da evidenti fragilità caratteriali, ben note all’imputato, e la possibilità che il lavoratore stesso subisse gli effetti negativi di un licenziamento intimato dal datore di lavoro per ragioni disciplinari”, erano elementi sufficienti ad integrare la condotta criminosa.
Il risarcimento del danno derivante da reato
Nella stessa sentenza la Quinta Sezione Penale della Cassazione ha anche ricordato che “Il danno risarcibile non costituisce conseguenza scontata e automatica di ogni reato, dovendo comunque essere oggetto di accertamento nella sua sussistenza e consistenza (Sez. U. civ., n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di “danno evento”.
Al riguardo non è stata accolta, la questione della incidenza, a fini risarcitori, della diversa qualificazione giuridica del fatto.
Ed invero, se la diversa qualificazione giuridica “accede al fatto immutato nella sua sussistenza e consistenza storica, la parte civile non è legittimata a dolersene poiché tale diversa qualificazione non vincola il giudice civile. Al giudice civile, infatti, non interessa tanto il reato, quanto – piuttosto – il “fatto illecito”.
Tanto chiarito, la parte civile, quand’anche in astratto legittimata a dolersi della diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto dai giudici di merito, in presenza della condanna generica dell’imputato al risarcimento del danno per il delitto di violenza privata, avrebbe dovuto fare menzione nell’atto di impugnazione degli specifici profili, scaturiti dall’accertamento compiuto nel giudizio penale, conducenti nel senso dell’affermazione della responsabilità dell’imputato per il delitto di estorsione, suscettibili di riverberarsi in maniera decisiva nel giudizio relativo alla determinazione del quantum del danno da parte del giudice civile.
Nulla al riguardo era stato allegato in ordine al concreto interesse a contestare la qualificazione giuridica data al fatto dal giudice penale, pertanto il motivo non è stato accolto.
La redazione giuridica
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